Con la Circolare n. 18 del 24 giugno 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle novità normative introdotte con la Legge di Stabilità per il 2013 in materia di fatturazione elettronica. Nella medesima Circolare, sono state, inoltre, riportate le risposte ad alcuni quesiti posti all’Agenzia delle Entrate in tema di fatturazione.
Nella Circolare, è stato, in primo luogo, evidenziato che ciò che distingue la fattura elettronica dalla fattura cartacea non è il tipo di formato originario (elettronico o cartaceo), utilizzato per la creazione, ma la circostanza che la fattura sia in formato elettronico quando viene trasmessa o messa a disposizione, ricevuta ed accettata dal destinatario. Quindi, possono essere considerate fatture elettroniche quelle che sono state create in formato cartaceo, ma successivamente sono state trasformate in documenti informatici inviati e ricevuti tramite posta elettronica, nel rispetto dei requisiti di legge previsti dalla normativa.
In particolare, i requisiti in questione sono l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura e devono essere presenti dal momento dell’emissione fino al termine del periodo di conservazione.
Il soggetto emittente può utilizzare la tecnologia ritenuta più idonea a garantire i requisiti di autenticità ed integrità.
Tra i sistemi che possono essere utilizzati a tale scopo, l’Agenzia delle Entrate ha indicato i sistemi di controllo di gestione che assicurano un collegamento affidabile tra la fattura e l’operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi ad essa riferibile; la firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente; il sistema EDI (Electronic Data Interchange).
Ulteriori chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate riguardo all‘invio della fattura elettronica ed alla sua conservazione.
Infine, le risposte riportate nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate riguardano la fattura differita e la fattura semplificata.
In particolare, con riferimento alla fattura semplificata (fattura che viene emessa in modalità semplificata in quanto di ammontare complessivo non superiore a 100 Euro), è stato chiarito che in essa possono essere indicati gli elementi “tradizionali” previsti per l’individuazione del soggetto cessionario o committente oppure, in alternativa, il codice fiscale o la partita Iva o, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione Europea, il numero di identificazione Iva a lui attribuito dallo Stato membro di stabilimento.
Gli adempimenti relativi alla registrazione della fattura semplificata possono dirsi correttamente assolti con l’indicazione dei dati risultanti dal documento fiscale. Quindi, qualora, come detto, nella fattura sia stato indicato soltanto il codice fiscale o la partita Iva del cessionario/committente, in fase di registrazione della fattura potranno essere indicati soltanto questi dati, in luogo della ditta, della denominazione o della ragione sociale.
Dovranno comunque essere osservate tutte le altre modalità di registrazione delle fatture emesse, come l’indicazione dell’ammontare dell’imponibile e dell’imposta, distinti a seconda dall’aliquota applicata.