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Novità Iva
15 Luglio 2022

Esterometro: tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

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Arriva la Circolare dell’Agenzia delle Entrate con i chiarimenti in materia di “esterometro”. Si tratta della Circolare n. 26 del 13 luglio 2022.

E’ con questa Circolare che vengono forniti chiarimenti in merito alle novità introdotte riguardo alla trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere dalla Legge di Bilancio per il 2021 e vigenti dal 1° luglio 2022.

Il primo paragrafo è dedicato ai quesiti relativi all’ambito di applicazione dell’esterometro.

La trasmissione dei dati riguarda esclusivamente le operazioni tra operatori economici o anche le operazioni con i consumatori privati? La risposta è che la trasmissione dei dati deve avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, compresi i privati consumatori (in quest’ultimo caso, soltanto quando il corrispettivo dell’operazione sia certificato tramite fattura o altro documento).

La trasmissione dei dati riguarda soltanto le operazioni rilevanti ai fini Iva o qualsiasi operazione con soggetti esteri? L’esterometro riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio italiano, senza che vi siano ulteriori limitazioni in merito. Questo vuol dire che, con riferimento all’obbligo di trasmissione dei dati, rileva che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura del soggetto stesso, e non risulta essere significativa la circostanza che l’operazione sia o meno rilevante ai fini Iva nel territorio nazionale.

Si ricorda, però, che, in virtù delle modifiche introdotte con il “Decreto Semplificazioni fiscali”, gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia costituiscono oggetto di comunicazione soltanto quando di importo superiore a 5.000 Euro.

Sono tenuti alla trasmissione dei dati anche gli enti non commerciali per gli acquisti riguardanti le loro attività istituzionali ed i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario? L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, rilevato che, dal 1° luglio 2022, i contribuenti che si avvalgono del “regime forfetario” e gli enti non commerciali che hanno esercitato l’opzione prevista dalla Legge n. 398 del 1991 che hanno conseguito nell’anno precedente ricavi o compensi di importo superiore a 25.000 Euro e, dal 1° gennaio 2024, tutti i soggetti sono obbligati ad emettere esclusivamente fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano.

Entro questi limiti, i contribuenti “forfetari” e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore, dal 1° luglio 2022, saranno tenuti alla trasmissione telematica dei dati anche relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate o ricevute verso o da soggetti esteri. Per gli enti non commerciali, l’obbligo di trasmissione riguarderà soltanto le operazioni effettuate nella sfera commerciale dell’ente.

Altri dubbi sono stati affrontati nel secondo paragrafo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate con riferimento alle regole di compilazione dei file xml per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

In questo ambito, è stato, ad esempio, chiarito che non esiste alcun divieto di trasmissione dei dati delle operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale, ma non sussiste neanche un obbligo in tal senso. La normativa in materia attualmente vigente prevede che i soggetti passivi devono trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in territorio nazionale, salvo quelle operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale e quelle operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio.

La bolletta doganale e la fattura elettronica trasmessa tramite il Sistema di Interscambio escludono, quindi, l’esistenza di un ulteriore obbligo di trasmissione dei dati, anche per evitare duplicazioni delle informazioni trasmesse.

Il terzo ed ultimo paragrafo della Circolare riguarda i quesiti in materia di conservazione dei documenti.

La nuova disciplina della trasmissione dei dati incide sugli obblighi e sulle modalità di conservazione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere? Le regole sulla conservazione dei documenti non sono state modificate.

Pertanto, se il soggetto residente in Italia emette una fattura elettronica verso il soggetto estero tramite il Sistema di Interscambio, utilizzando il codice destinatario comunicato dal cliente ed indicando nel “codice paese” del cessionario o del committente un valore diverso da “IT”, è assolto l’obbligo di trasmissione dei dati e la fattura andrà conservata in modalità elettronica seguendo le regole di base indicate all’articolo 39, comma 3, del Decreto Iva. Se non è stata emessa fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio o non è stata emessa bolletta doganale dovrà essere utilizzato il codice “XXXXXXX” ed il “codice paese” del cessionario o del committente diverso da “IT”. In questo caso, il documento andrà comunque conservato. Potrà essere conservato elettronicamente.

Le stesse regole valgono per gli acquisti. Se l’autofatturazione avviene tramite il Sistema di Interscambio, vi è obbligo di conservazione elettronica. Se il documento è realizzato fuori dal Sistema di Interscambio, la conservazione elettronica diviene una possibilità.

L’integrazione tramite il Sistema di Interscambio di fatture o altri documenti ricevuti da soggetti esteri tramite altri canali (extra Sistema di Interscambio) non esclude che tali documenti vadano correttamente conservati.

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