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Novità Iva
3 Aprile 2015

Estensione del meccanismo dell’assolvimento dell’Iva tramite inversione contabile a nuove fattispecie: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Nella Circolare n. 14 del 27 marzo 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle novità fiscali introdotte in materia di reverse chargeIn particolare, le novità, previste dalla Legge di Stabilità per il 2015, hanno riguardato l’estensione del meccanismo dell’assolvimento dell’Iva tramite inversione contabile a nuove fattispecie nell’ambito del settore edile ed energetico ed alle cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

Il meccanismo si applicherà alle nuove fattispecie con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.

La Circolare è suddivisa in tre macro argomenti: settore edile, settore energetico, settore dei pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

Per quanto riguarda il primo settore, l’obbligo di inversione contabile è stato esteso alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.

Nella Circolare, sono state fornite diverse indicazioni riguardo all’ambito di applicazione oggettivo e soggettivo del meccanismo del reverse charge. In particolare, è stato evidenziato che per l’individuazione delle prestazioni rientranti nell’ambito di applicazione suddetto occorre fare riferimento unicamente ai codici attività della tabella ATECO 2007. Il meccanismo dell’inversione contabile dovrà essere applicato indipendentemente dalla circostanza che i soggetti passivi che effettuano le operazioni operano nel settore edile.

Alcuni chiarimenti sono stati forniti in merito al concetto di edificio, al quale le disposizioni in materia fanno esplicito riferimento (prestazioni di servizi relative ad edifici).

Per quanto riguarda il settore energetico, il meccanismo dell’inversione contabile è stato esteso ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite dall’articolo 3 della Direttiva comunitaria n. 87 del 13 ottobre 2003 come trasferibili; ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva comunitaria suddetta e dei certificati relativi al gas ed all’energia elettrica; alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore.

La misura dell’estensione del reverse charge è di carattere temporaneo ed è stata introdotta al fine di contrastare l’utilizzo diffuso delle frodi Iva nell’ambito del settore energetico.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che nell’ambito di applicazione delle nuove disposizioni vanno ricompresi i trasferimenti dei certificati che hanno finalità di incentivazione dell’efficienza energetica o della produzione di energia da fonti rinnovabili, in conformità alle finalità ed agli obiettivi della Direttiva comunitaria del 2003, come i certificati verdi, i titoli di efficienza energetica (cosiddetti certificati bianchi) e le garanzie di origine.

Un paragrafo della Circolare è stato, inoltre, dedicato, come anticipato, all’estensione del meccanismo dell’inversione contabile alle cessioni di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo. I cicli di utilizzo successivi al primo sono tutte le fasi successive alla prima immissione in commercio del pallet nuovo.

Inoltre, nella Circolare sono inseriti:

– un quarto paragrafo dedicato al rapporto tra lo split payment ed il reverse charge

– un quinto paragrafo relativo all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile da parte delle società consorziate;

– un sesto paragrafo dedicato al rapporto tra il reverse charge ed il regime dell’Iva per cassa;

– un settimo paragrafo riguardante il rapporto tra il meccanismo dell’inversione contabile ed il nuovo regime forfetario;

– un ottavo paragrafo relativo agli acquisti di servizi promiscui da parte degli enti non commerciali;

– un nono paragrafo sull’utilizzo del plafond.

Infine, gli ultimi due paragrafi della Circolare sono stati dedicati all’individuazione dei soggetti esclusi dall’applicazione del reverse charge ed alla clausola di salvaguardia secondo la quale non vengono applicate sanzioni in caso di eventuali comportamenti difformi che siano stati adottati dai contribuenti prima dell’emanazione della Circolare.

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