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Novità Iva
5 Aprile 2019

Esenzione Iva per corsi in materie universitarie: esclusa in mancanza del riconoscimento pubblico

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento Iva delle prestazioni didattiche universitarie rese da società private.

Il quesito che è stato sottoposto al suo esame tramite interpello è stato presentato da una società che eroga servizi di formazione a studenti di scuola secondaria, studenti universitari ed aziende, in modalità e-learning, tramite il portale web del quale è proprietaria.

Al momento, la società istante non ha collaborazioni con Università pubbliche o private nell’ambito della formazione universitaria. I corsi di studio che la società offre non sono attualmente accreditati o riconosciuti dalle Università pubbliche o private, né da altre amministrazioni.

I dubbi posti all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguardano l’applicabilità dell’esenzione Iva all’erogazione dei corsi universitari a distanza.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 94 del 3 aprile 2019, ha ricordato che la normativa comunitaria prevede l’esenzione Iva per l’educazione dell’infanzia e della gioventù, l’insegnamento scolastico ed universitario, la formazione e la riqualificazione professionale, nonché per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti pubblici aventi tale scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato come aventi finalità simili.

Null’altro viene detto dalla normativa comunitaria riguardo al requisito del riconoscimento degli istituti e delle scuole private che svolgono attività di educazione, insegnamento e formazione al fine dell’esenzione Iva. In proposito, viene lasciato spazio alla disciplina dei singoli Stati membri.

La normativa nazionale in materia di Iva prevede, quindi, l’esenzione dall’imposta per le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti e scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni. La disciplina dei requisiti per il riconoscimento degli istituti e delle scuole che effettuano queste prestazioni e delle forme di riconoscimento è operata da disposizioni diverse da quelle fiscali.

L’Agenzia delle Entrate, di intesa con il Ministero dell’Istruzione, ha già chiarito in precedenza che gli organismi privati, diversi dalle scuole paritarie e non paritarie, che svolgono prestazioni didattiche e formative nelle aree presenti negli ordinamenti dell’Amministrazione scolastica (come, ad esempio, i corsi di lingua straniera), possono ottenere una preventiva valutazione rilevante come “riconoscimento”, utile ai fini fiscali, anche da soggetti pubblici diversi dal Ministero dell’Istruzione. In particolare, la preventiva valutazione potrà essere operata dalle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate competenti in ragione del domicilio fiscale, le cui decisioni saranno comunque legate al parere tecnico dei competenti Uffici scolastici regionali del Ministero dell’Istruzione.

Questi chiarimenti non valgono comunque per le prestazioni in ambito universitario.

In proposito, il Ministero dell’Istruzione ha chiarito che, secondo la normativa in materia, i corsi universitari, con le relative attività di formazione alle quali sono associati crediti formativi universitari, possono essere attivati esclusivamente da Università statali e non statali legalmente riconosciute, che sono istituite ed accreditate con Decreto ministeriale nel rispetto delle linee generali d’indirizzo della programmazione del sistema universitario. Le istituzioni non universitarie possono attivare dei corsi e rilasciare dei titoli equipollenti a quelli universitari soltanto nei casi tassativamente indicati da specifiche disposizioni normative e sempre previa autorizzazione del Ministero dell’Istruzione.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’esenzione Iva alle prestazioni didattiche rese dalla società istante, sia pur in riferimento a materie che sono presenti nell’ordinamento universitario. Infatti, la società in questione, in relazione a tali prestazioni, non risulta autorizzata dal Ministero dell’Istruzione.

Inoltre, le attività di formazione svolte dall’istante non sono nemmeno rese nell’ambito di un’attività approvata e finanziata da enti pubblici tale da far ritenere che sussista un riconoscimento per atto concludente della specifica attività formativa posta in essere.

Infine, non può ritenersi che la mera autocertificazione da parte della società istante riguardo alla circostanza che le materie oggetto dei propri corsi rientrano tra le materie presenti nell’ordinamento universitario italiano sia idonea ad integrare il requisito del riconoscimento ai fini dell’esenzione Iva.

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