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Novità Iva
23 Luglio 2021
4 Minuti di lettura

Esenzione Iva per attività di assistenza sociale: no in caso di imprese sociali.

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Alcuni chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo ad imprese sociali ed esenzione Iva, alla luce della nuova normativa introdotta con il Codice del Terzo settore del 2017.

A presentare un’istanza di interpello è una fondazione che ritiene di avere i requisiti per ottenere la qualifica di impresa sociale, anche se è ancora in attesa di assumere tale qualifica ai sensi del Codice del Terzo settore.

In particolare, la fondazione istante persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale, occupandosi di soggetti svantaggiati per ragioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, familiari o di qualsiasi altro genere. Tale finalità è perseguita tramite la promozione e lo svolgimento, diretto o tramite altre istituzioni senza scopo di lucro, di attività per i soggetti svantaggiati nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza e della formazione.

L’istante ha evidenziato che la nuova disciplina inserita nel Codice del Terzo settore del 2017 prevede che l’esenzione Iva, riferita alle prestazioni indicate all’articolo 10, primo comma, numeri 15, 19, 20 e 27 ter, del D.P.N. 633 del 1972, è riservata non più alle Onlus, ma agli enti del Terzo settore di natura non commerciale. Quindi, in base ad un’interpretazione letterale di tali disposizioni, è preclusa la possibilità di fruire dell’esenzione Iva per le prestazioni suddette in caso di enti che assumono la qualifica di imprese sociali, in quanto le imprese sociali non rientrano tra gli enti del Terzo settore di natura non commerciale.

L’istante ha comunque richiesto all’Agenzia delle Entrate se, nel caso in cui acquisisca la qualifica di impresa sociale, possa essere considerata come ente avente finalità di assistenza sociale (ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 27-ter, del D.P.R. n. 633 del 1972) e possa, quindi, beneficiare dell’esenzione Iva, in presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla normativa.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 475 del 15 luglio 2021, ha richiamato l’articolo 10, primo comma, numero 27-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede l’esenzione Iva per le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità o simili, in favore di anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di Aids, di handicappati psicofisici, di minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, che siano rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale.

La modifica introdotta con il Codice del Terzo settore del 2017, consistente nella previsione all’articolo 10, primo comma, numero 27-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 dell’applicabilità dell’esenzione Iva non più alle Onlus, ma agli enti del Terzo settore di natura non commerciale, sarà applicabile a partire dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea e comunque non prima del periodo d’imposta successivo all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato, in particolare, che la disposizione in questione non può trovare applicazione nel caso rappresentato nell’istanza di interpello in quanto l’impresa sociale non presenta i requisiti in essa previsti.

L’impresa sociale, infatti, non può rientrare, in virtù di quanto previsto nel nuovo Codice del Terzo settore, nell’ambito degli enti del Terzo settore di natura non commerciale.

Una volta assunta la qualifica di impresa sociale, inoltre, l’istante non potrà nemmeno rientrare tra gli enti aventi finalità di assistenza sociale che effettuano le prestazioni indicate all’articolo 10, primo comma, numero 27-ter del D.P.R. n. 633 del 1972. I soggetti che possono applicare quest’ultima disposizione, infatti, sono, per espressa previsione di legge, gli enti che hanno natura non commerciale, restando esclusi gli enti con natura commerciale e, conseguentemente, anche le imprese sociali che sono, per definizione, enti di natura commerciale.

In particolare, la qualifica di impresa sociale è applicabile a tutti gli enti privati che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alle loro attività.

Per tutte queste considerazioni, la fondazione istante, qualora dovesse acquisire la qualifica di impresa sociale, non potrà usufruire dell’esenzione Iva prevista all’articolo 10, primo comma, numero 27-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.

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