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Novità Iva
18 Novembre 2016

Distributori automatici a capsule o cialde: chiarimenti sul trattamento ai fini Iva

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L’Agenzia delle Entrate ha affrontato una nuova questione relativa al corretto trattamento da applicare ai fini Iva. In particolare, nella Circolare n. 103 del 17 novembre 2016, l’Agenzia ha fornito alcuni chiarimenti riguardo al trattamento Iva delle operazioni di somministrazione di alimenti e bevande effettuate tramite distributori automatici a capsule o cialde.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, con una Risoluzione del 2000, è stata riconosciuta l’equiparazione degli apparecchi funzionanti a capsule o cialde agli altri distributori automatici, nonostante il diverso meccanismo di funzionamento che prevede un primo momento di acquisto della cialda ed un secondo momento di inserimento della stessa nel distributore per l’erogazione della bevanda.

L’aliquota Iva ridotta (attualmente del 10 %) può trovare applicazione soltanto se l’acquirente della capsula o della cialda sia anche l’effettivo utilizzatore della stessa quale consumatore finale (a prescindere dalla circostanza che si tratti di un soggetto titolare di partita Iva o di un soggetto privato).

Le cessioni delle capsule/cialde effettuate nei confronti di soggetti diversi dagli utilizzatori effettivi, invece, non possono essere giuridicamente qualificate come “somministrazione di alimenti e bevande” e, quindi, non trova applicazione l’aliquota Iva ridotta, ma l’aliquota Iva propria del particolare prodotto ceduto.

Nel caso particolare del datore di lavoro che acquista una partita di cialde per sé o per l’utilizzo da parte dei propri collaboratori può trovare applicazione l’aliquota Iva agevolata.

Infine, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, si riconosce l’esistenza di un’operazione di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici a capsule o cialde, soggetta all’aliquota Iva ridotta del 10 %, soltanto quando la cessione delle capsule o cialde viene effettuata nei confronti di clienti che utilizzano dei distributori a capsule o cialde concessi loro a noleggio o in comodato gratuito dalla stessa società fornitrice. Quindi, affinché possa trovare applicazione l’aliquota Iva ridotta è necessario che il contratto di comodato o di noleggio e le fatture relative alla fornitura di capsule o cialde siano intestati alla stessa persona.

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