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Novità Iva
14 Ottobre 2022
4 Minuti di lettura

Dispositivi medici con aliquota Iva ridotta: determinante il parere dell’Agenzia delle Dogane.

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Aliquota Iva da applicare alle cessioni di dispositivi medici. L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un nuovo quesito in materia.

La società che ha presentato istanza di interpello ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate di produrre una serie di prodotti. Il dubbio riguarda l’applicabilità alle cessioni di tali prodotti dell’aliquota Iva ridotta del 10 % in base a quanto previsto al n. 114 della parte terza della tabella A allegata al Decreto Iva. Questa disposizione stabilisce che tale aliquota Iva venga applicata ai medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici, ed alle sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione dei quali le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale.

Secondo quanto precisato dall’istante, la Legge di Bilancio per il 2019 ha chiarito, con una norma di interpretazione autentica, che rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione anche i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata.

E, secondo quanto affermato nei pareri dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli richiesti dalla società istante, i dispositivi medici prodotti dalla stessa ed indicati nell’istanza di interpello sono da ricomprendere proprio nella voce 3004.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 483 del 3 ottobre 2022, ha ricordato che la classificazione merceologica di un prodotto rientra nella competenza esclusiva dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Assumono, pertanto, fondamentale importanza i pareri di accertamento tecnico rilasciati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riguardo ai prodotti oggetto dell’interpello.

A tal proposito, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ritenuto che tutti i prodotti in questione possano essere classificati nell’ambito del Capitolo 30 della Tariffa Doganale destinata ai prodotti farmaceutici e, in particolare, alla sottovoce “3004 90 00” dei medicamenti costituiti da prodotti, anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto.

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per la classificazione dei dispositivi medici prodotti dall’istante in tale Capitolo 30 non ha, infatti, valore determinante che i prodotti siano descritti come farmaci nella legislazione dell’Unione Europea, nella legislazione nazionale degli Stati membri o in qualsiasi farmacopea.

Si tratta di preparazioni confezionate per la vendita al minuto che riportano in etichetta, sulla confezione e nel foglietto illustrativo i disturbi o i sintomi per i quali i prodotti devono essere utilizzati, le istruzioni per l’uso, le avvertenze, i modi e tempi di somministrazione. Inoltre, sono destinati soltanto ad un uso specifico, contribuendo al benessere ed alla salute dell’organismo.

Più in particolare ancora, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha precisato che gli effetti benefici delle sostanze presenti nella composizione dei prodotti in questione, coadiuvanti nei processi riparativi, di guarigione e rigenerazione della cute danneggiata ed in grado di promuovere una efficace azione terapeutica e di profilassi, ne giustificano la classificazione tra le altre preparazioni medicinali della voce 3004.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che, prendendo atto che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha classificato i prodotti descritti nell’istanza di interpello alla voce 3004, si possa affermare che le cessioni di tali prodotti debbano essere assoggettate all’aliquota Iva ridotta del 10 %.

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