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Novità Iva
14 Maggio 2021

Disabile fiscalmente a carico dell’acquirente del veicolo: le condizioni per beneficiare dell’aliquota Iva ridotta.

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Forniti nuovi chiarimenti riguardo alle condizioni necessarie affinché possa essere applicata l’aliquota Iva ridotta del 4 % in caso di vendita di autovettura destinata ad una persona disabile.

La società istante intende vendere l’autovettura ad un minore disabile, titolare di redditi inferiori a quelli indicati dalla legge ed in possesso della certificazione relativa alla grave limitazione della sua capacità di deambulare.

Il minore risulta essere fiscalmente a carico del padre che, però, al momento, risulta essere disoccupato e privo di redditi.

Il quesito posto dall’istante riguarda la possibilità di considerare un soggetto disabile minorenne fiscalmente a carico di un altro soggetto (il padre) privo di reddito, ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta alla cessione dell’autovettura.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 335 dell’11 maggio 2021, ha ricordato che l’articolo 1 della Legge n. 97 del 1986 ha introdotto l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta in caso di cessioni o importazioni di veicoli a disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, veicoli prodotti in funzione di tali limitazioni fisiche.

Si tratta di un’agevolazione che inizialmente era prevista esclusivamente per le persone disabili munite di patente speciale e, poi, successivamente, è stata estesa ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, anche se non muniti di patente speciale, ed ai familiari di cui risultino fiscalmente a carico.

Tale agevolazione fiscale è stata, poi, nel 2000, inserita nella tabella A, parte seconda, allegata al Decreto Iva, al numero 31. L’aliquota Iva agevolata del 4 % è ora applicabile alle cessioni di motoveicoli ed autoveicoli con determinate caratteristiche, adattati per la locomozione di persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti a tali persone o ai familiari di cui essi risultano essere fiscalmente a carico. Possono beneficiare di tale agevolazione anche gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.

Con un Decreto del Ministero delle Finanze del 1986 sono state disciplinate le procedure per l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta. In particolare, in virtù di quanto stabilito con tale Decreto, il beneficiario dell’agevolazione fiscale deve produrre al venditore, all’atto della cessione, la documentazione attestante il diritto ad avere l’agevolazione in questione.

Fanno parte di questa documentazione la certificazione relativa alla condizione di disabilità e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che, nel quadriennio antecedente all’atto di acquisto del veicolo, non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Questo perché l’aliquota Iva ridotta può essere applicata una sola volta in un periodo di quattro anni, decorrenti dalla data di acquisto del veicolo, per un solo veicolo, a meno che il veicolo acquistato o importato con l’agevolazione risulti essere stato cancellato dal PRA o sia stato rubato e mai ritrovato.

Riguardo al caso prospettato all’Agenzia delle Entrate, quest’ultima ha affermato che ricorrono le condizioni per l’acquisto di un’autovettura con aliquota Iva ridotta da parte del familiare del quale la persona disabile risulta essere fiscalmente a carico.

Riguardo alla questione specifica della documentazione necessaria a provare che il minore disabile è fiscalmente a carico del genitore acquirente, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato una propria Risoluzione del 2006 nella quale è stato precisato che, qualora il disabile risulti possessore di un reddito non superiore al limite previsto dalla legge, oltre alla certificazione attestante la disabilità, sarà necessario allegare una copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata dal familiare che ha fiscalmente a carico la persona disabile e che risulterà essere l’intestatario del veicolo acquistato con l’agevolazione. In alternativa alla presentazione della copia della dichiarazione dei redditi, sarà possibile presentare un’autocertificazione. Inoltre, è stato nuovamente ricordato che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta, sarà necessario, altresì, presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti che, nel quadriennio antecedente alla data di immatricolazione della vettura, non è stato acquistato alcun veicolo con analoga agevolazione.

L’Agenzia delle Entrate ha, infine, precisato che l’intestazione del veicolo dovrà essere effettuata in capo direttamente al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto di cui il disabile sia fiscalmente a carico.

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