Il diritto alla detrazione dell’IVA, attraverso la presentazione di dichiarazioni integrative, può essere esercitato solo a partire dal momento della stipula del contratto di concessione dei servizi. Tale diritto non può essere applicato retroattivamente per gli anni precedenti.
Nella risposta n. 419/2023 l’Agenzia delle Entrate chiarisce quanto segue. Un esempio concreto di questa situazione è rappresentato da un Comune che ha effettuato lavori di ristrutturazione su una struttura balneare. Una parte di questa struttura sarà destinata all’uso del Comune per iniziative culturali. Mentre un’altra parte sarà concessa a un gestore attraverso un contratto di concessione. Quest’ultimo avrà la possibilità di utilizzare il locale anche per scopi commerciali e, di conseguenza, dovrà corrispondere l’IVA al Comune. Alla luce di questo importante investimento, il Comune si domanda se possa rettificare le dichiarazioni IVA degli anni precedenti presentando dichiarazioni “integrative” al fine di detrarre l’IVA relativa all’attività commerciale.
Detrazione IVA nel caso specifico della risposta n. 419/2023
L’Agenzia delle Entrate fornisce una dettagliata spiegazione della normativa riguardante la detrazione dell’IVA. In particolare, per gli enti non a scopo di lucro, tra cui rientrano anche i Comuni, è consentita la detrazione dell’IVA sugli acquisti e le importazioni effettuate nell’ambito delle attività commerciali (articolo 19-ter). Questa detrazione è subordinata all’obbligo di gestire una contabilità separata per l’attività commerciale rispetto a quella principale.
Per quanto riguarda la modifica della detrazione, che è il punto centrale di questa questione. L’Agenzia ricorda che, in base all’articolo 19-bis 2 del Dpr n. 633/1972, “la detrazione dell’imposta relativa ai beni non ammortizzabili e ai servizi può essere rettificata al rialzo o al ribasso solo se tali beni e servizi vengono utilizzati per operazioni che danno diritto a una detrazione di importo diverso da quella inizialmente applicata. Tale rettifica tiene conto solo del primo utilizzo dei beni e dei servizi.
Nel caso specifico, l’Agenzia evidenzia che il locale in questione è indubbiamente un bene strumentale per l’attività commerciale. Tuttavia, il suo utilizzo per tale scopo è previsto solo a partire dalla stipula del contratto di concessione e l’inizio delle attività da parte del concessionario.
Di conseguenza, il Comune potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA solo a partire da quel momento, quando i canoni saranno versati dall’ente locale al concessionario, e solo per l’IVA relativa ai lavori di ristrutturazione richiamati.
Recupero IVA per gli anni precedenti
Per quanto riguarda gli anni dal 2020 al 2022, l’ente locale non ha diritto a esercitare la detrazione dell’IVA per i lavori di recupero e riqualificazione del locale. Poiché tali lavori sono stati eseguiti nell’ambito delle attività istituzionali del Comune e non durante l’esercizio di un’impresa commerciale.
In sintesi, per i periodi d’imposta precedenti al contratto di concessione. Il Comune non può rettificare le dichiarazioni IVA in quanto non ha esercitato attività commerciale che giustifichi tale diritto alla detrazione.