string(14) "sidebar attiva"
Novità Iva
10 Dicembre 2021
4 Minuti di lettura

Decreto Energia: i chiarimenti sulla riduzione dell’aliquota Iva applicabile al gas metano.

Scarica il pdf

Ecco i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla riduzione dell’aliquota Iva per le somministrazioni di gas metano.

Il Decreto Legge n. 130 del 27 settembre 2021, anche detto “Decreto Energia”, ha introdotto nel nostro ordinamento delle misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

Tale Decreto, con riferimento all’ultimo trimestre del 2021, prevede:

  • l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate nel settore elettrico alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche in bassa tensione;
  • la riduzione al 5 % dell’aliquota Iva applicabile alle somministrazioni di gas metano destinate ad usi civili ed industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2021;
  • la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali del settore gas;
  • la rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale.

Con la Circolare n. 17 del 3 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’agevolazione della riduzione dell’aliquota Iva applicabile alle somministrazioni di gas metano.

In virtù della nuova disciplina, le somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili ed industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2021 sono assoggettate all’aliquota Iva del 5 %. Qualora tali somministrazioni siano contabilizzate sulla base dei consumi stimati, l’aliquota Iva del 5 % si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2021.

L’aliquota Iva ridotta della misura del 5 % è applicabile, in virtù di questa disciplina, in via temporanea, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili ed industriali assoggettate in via ordinaria all’aliquota Iva del 10 %, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili ed industriali assoggettate in via ordinaria all’aliquota Iva del 22 %.

Occorre, inoltre, assumere ai fini Iva la stessa qualificazione di usi civili e di usi industriali utilizzata per l’applicazione dell’accisa relativa al gas naturale. Secondo il Testo Unico sulle Accise, bisogna ricomprendere negli usi civili anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane ed agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva, oltre agli impieghi del gas naturale destinato alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi delle imprese, ma ceduti a terzi per usi civili. Per quanto riguarda gli usi industriali, sono da ricomprendere in questa categoria gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché negli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi della ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fine di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione anche se riforniscono utenze civili. Si considerano compresi negli usi industriali anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.

Nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate è precisato che l’impiego del gas metano per autotrazione resta escluso dall’agevolazione fiscale prevista dal “Decreto Energia”. Allo stesso modo, resta escluso dall’ambito di applicazione di tale agevolazione l’utilizzo del gas metano per la produzione di energia elettrica.

Possono usufruire dell’aliquota Iva agevolata gli impieghi di gas metano per combustione che rientrano nelle ipotesi di esenzione dal pagamento dell’accisa o che rientrano negli utilizzi agevolati in base a quanto previsto dal Testo Unico sulle Accise, purché si tratti di impieghi del gas metano limitati agli usi civili ed industriali.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, chiarito che l’agevolazione fiscale in questione non è applicabile all’ipotesi di cessione del gas metano ad un soggetto passivo – rivenditore, ossia ad un soggetto che si limita ad acquistarlo per poi rivenderlo. Manca, infatti, l’utilizzo di gas metano per combustione per uso civile ed industriale.

Per quanto riguarda le ipotesi nelle quali le somministrazioni di gas metano vengono effettuate nei confronti di Pubbliche Amministrazioni che rientrano nell’ambito di applicazione dello “split payment, qualora gli acquirenti destinino il gas metano ad usi civili ed industriali, il fornitore dovrà emettere fattura con applicazione dell’aliquota Iva del 5 % e riceverà dai committenti il pagamento dell’imponibile. I committenti provvederanno a versare direttamente all’Erario l’imposta sulla prestazione.

La disciplina ordinaria continua a trovare applicazione in relazione al gas metano somministrato fino al 30 settembre 2021 ed al gas metano somministrato dal 1° gennaio 2022.

Articoli correlati
15 Marzo 2024
Mancanza di sfratto preclude le detrazioni sul mutuo

La mancanza di sfratto e la tempestività nell'azione, porta alla perdita del diritto...

15 Marzo 2024
Nuovo modello per l’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (FTT)

Dal 25 gennaio 2024, sarà introdotto un nuovo modello per l'Imposta sulle Transazioni...

15 Marzo 2024
Esteso al 2024 il periodo di prova per la precompilata IVA

La versione precompilata dell'IVA è stata estesa al 2024 come parte del periodo di...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto