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Novità Iva
30 Ottobre 2015

Decadenza dai benefici “prima casa” in caso di acquisto di abitazione di lusso: la presenza di una piscina ad uso esclusivo è elemento rilevante

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La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 21908 del 27 ottobre 2015, ha deciso una controversia relativa ad un avviso emesso dall’Agenzia delle Entrate, per il recupero della maggiore Iva, nei confronti degli acquirenti di un immobile, a seguito della decadenza dalle agevolazioni “prima casa”.

Sia in primo, che in secondo grado era stata data ragione ai contribuenti, in quanto era stato stabilito che non ricorrevano i requisiti dell’abitazione di lusso, dal momento che l’immobile acquistato non raggiungeva la superficie dei 240 mq e la cubatura di 2000 mc.

In Commissione Tributaria Regionale, veniva anche sostenuto che, in caso di decadenza dalle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa e di conseguente recupero della maggiore Iva dovuta, il responsabile non era l’acquirente, ma il venditore dell’abitazione.

La Corte di Cassazione ha, contrariamente a quanto era stato fatto nei precedenti gradi di giudizio, evidenziato che l’abitazione acquistata dai contribuenti aveva, a proprio servizio, una piscina ad uso esclusivo della superficie di 89 mq. Questo elemento che, almeno in astratto, era idoneo a configurare il carattere di lusso dell’abitazione, ai sensi della normativa in materia, era stato completamente omesso dalla Commissione Tributaria Regionale, che, per escludere il carattere di lusso dell’abitazione, aveva, sbagliando, preso in considerazione esclusivamente la superficie e la cubatura dell’immobile.

Riguardo alla tesi, sostenuta dalla CTR, della responsabilità esclusiva del venditore, la Corte di Cassazione ha affermato che non è condivisibile, in quanto in contrasto con il proprio orientamento costante secondo il quale, in tema di Iva, se la cessione dell’abitazione di lusso viene assoggettata erroneamente all’aliquota ridotta del 4 %, invece che a quella ordinaria, l’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria deve emettere avviso di liquidazione della maggiore imposta direttamente nei confronti dell’acquirente dell’immobile. L’applicazione dell’aliquota ridotta da parte del venditore dell’immobile, infatti, è derivata da una dichiarazione mendace dell’acquirente, che ha creato un rapporto diretto tra l’acquirente stesso e l’Amministrazione finanziaria.

La pronuncia impugnata in Cassazione è stata, quindi, annullata e la controversia è stata rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale che la dovrà esaminare nuovamente.

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