La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 8699 del 14 aprile 2014, ha affermato che la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per l’acquisto dei carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio dell’impresa è subordinata al fatto che le cosiddette schede carburante siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte.
L’adempimento in questione non ammette alcun equipollente ed è necessario a prescindere dall’avvenuta contabilizzazione dell’operazione nelle scritture dell’impresa.
Inoltre, la Cassazione ha precisato che gli acquisti di carburante a mezzo di apposite carte di credito e di appositi contratti di somministrazione non esonerano il contribuente dal comprovare, con idonea documentazione, l’inerenza del costo dell’acquisto del carburante all’esercizio dell’impresa.
Ne consegue che laddove la fatturazione sia priva degli elementi che consentono di comprovare che gli acquisti di carburante si riferiscono ai beni strumentali utilizzati dalla stessa impresa, deve essere esclusa la deducibilità dei costi medesimi.
Tali principi, secondo la Cassazione, non erano stati applicati dai Giudici di merito che avevano pronunciato la sentenza impugnata. Questi avevano ritenuto deducibile il costo per l’acquisto del carburante sulla base esclusivamente del numero considerevole di autoveicoli e della quantità del carburante utilizzato. Erano, invece, state ritenute erroneamente irrilevanti le indicazioni relative al numero di targa degli autoveicoli ed al numero dei chilometri percorsi.