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Novità Iva
15 Febbraio 2019

Contributi pubblici: precisati i presupposti per l’assoggettabilità ad Iva

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TRATTAMENTO IVA dei CONTRIBUTI PUBBLICI.

Nella Risposta n. 46 del 12 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate si è occupata di una questione in materia sottoposta alla sua attenzione tramite interpello presentato da una Regione.

La Regione ha affidato in concessione ad una società a responsabilità limitata la progettazione, la costruzione e l’esercizio di una superstrada a pedaggio. Si tratta di una concessione regolata dal codice dei contratti pubblici e che avrà una durata di trentanove anni dalla data di entrata in esercizio dell’opera realizzata.

E’ stato, in un secondo momento, pattuito un incremento del contributo a carico della Regione concedente, definito in base ad un’apposita Legge regionale.

Il quesito riguarda il trattamento Iva applicabile a tale maggior contributo che verrà erogato in favore del soggetto concessionario.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la normativa prevede che, ai fini Iva, non siano considerate cessioni di beni le cessioni che abbiano per oggetto denaro o crediti in denaro. Invece, costituiscono prestazioni di servizi, le prestazioni verso corrispettivo che dipendono da contratti d’opera o di appalto ed in genere da obbligazioni di dare, di fare, di non fare e di permettere, qualunque ne sia la fonte.

Quindi, un contributo assume rilevanza ai fini Iva se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare e permettere, ossia in tutti quei casi in cui vi sia un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.

Si può parlare di un’operazione rilevante ai fini Iva quando tra le parti vi sia un rapporto giuridico nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisca il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto.

Allo stesso tempo, si deve escludere dal campo di applicazione dell’Iva il caso in cui il soggetto che riceve il contributo non sia obbligato a dare, fare, non fare o permettere nulla in controprestazione.

Per stabilire se un contributo sia stato erogato come corrispettivo per una prestazione di servizi o si configuri come una mera erogazione di somme in denaro, occorre guardare al concreto assetto degli interessi delle parti.

Occorre anche analizzare l’accordo o il provvedimento che prevede l’erogazione del contributo così da qualificare correttamente il rapporto che sussiste tra la Pubblica Amministrazione concedente ed il soggetto che percepisce il contributo. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che le erogazioni che conseguono alla stipula di contratti soggetti al codice dei contratti pubblici si inseriscono nello schema contrattuale tipico delle prestazioni a carattere sinallagmatico e, quindi, l’erogazione assume i caratteri del corrispettivo, da assoggettare ad Iva.

La circostanza che vi sia un rapporto di natura sinallagmatica tra le parti può essere riconosciuta anche in presenza di altre condizioni:

  • il trasferimento, in tutto o in parte, della proprietà all’ente che ha erogato il contributo dei risultati della ricerca o dell’opera finanziata;
  • la presenza di clausole risolutive espresse nella convenzione o nel contratto concluso tra le parti;
  • la sussistenza di una penalità in caso di inadempimento.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il contributo pubblico è stato stanziato in base ad un’apposita norma contenuta in una Legge regionale ed è stato riconosciuto in base ad un contratto di affidamento in concessione redatto secondo la normativa contenuta nel codice dei contratti pubblici. Nell’accordo tra le parti emerge chiaramente la sussistenza di reciproci obblighi. Lo schema utilizzato è quello tipico degli atti negoziali aventi ad oggetto prestazioni corrispettive.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che il contributo ulteriore che verrà erogato in favore del concessionario costituisce un corrispettivo per la realizzazione dell’opera e dovrà, quindi, essere assoggettato regolarmente ad Iva.

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