L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 23 del 27 febbraio 2015, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’aliquota Iva da applicare in caso di commercializzazione dell’idrogeno di perossido, ossia dell’acqua ossigenata.
L’istante ha richiamato la tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, nella quale sono elencati i beni ed i servizi soggetti all’aliquota ridotta del 10 %. In tale elenco sono comprese le sostanze farmaceutiche di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale.
La farmacopea ufficiale vigente comprende, tra le sostanze farmaceutiche delle quali le farmacie devono obbligatoriamente essere provviste, proprio l’acqua ossigenata.
L’Agenzia delle Entrate ha, però, precisato che la farmacopea ufficiale fa sì riferimento all’acqua ossigenata, ma solo in soluzione 3 per cento, corrispondente a 10 volumi.
Conseguentemente, soltanto alle cessioni dell’idrogeno perossido (acqua ossigenata), soluzione 3 per cento, sarà applicabile l’aliquota Iva ridotta del 10 %, indipendentemente dal formato della confezione commercializzata.
Infine, l’Agenzia ha precisato che la medesima aliquota Iva trova applicazione anche nel caso in cui il prodotto in questione, con le caratteristiche suindicate, sia ceduto da rivenditori diversi dalle farmacie.