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Novità Iva
20 Luglio 2018

Chiarimenti sulla nuova disciplina dei “beni significativi”

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Nella Circolare n. 15 del 12 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha trattato la disciplina dei “beni significativi” alla luce della norma di interpretazione autentica introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2018.

Il primo capitolo della Circolare riguarda la rilevanza dei beni significativi nell’ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Ricordiamo che la normativa attuale prevede che siano soggette all’aliquota Iva del 10 % le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Inoltre, è previsto che, con un Decreto Ministeriale, siano individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni suddette (i cosiddetti “beni significativi”) ai quali è applicabile l’aliquota Iva ridotta del 10 % limitatamente, ossia fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore di tali beni.

In particolare, i “beni significativi” assumono rilevanza nelle sole ipotesi nelle quali siano realizzati interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata. E’ necessario che tali beni siano forniti dallo stesso soggetto che effettua le prestazioni. Infatti, i beni forniti da un soggetto diverso o acquistati direttamente dal committente sono soggetti ad Iva secondo l’aliquota ordinaria.

Ancora, se, nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, sono impiegati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle prestazioni eseguite, il bene significativo è soggetto interamente all’aliquota Iva del 10 % soltanto se il suo valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione. Altrimenti, l’aliquota Iva del 10 % è applicata al bene significativo solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero ed il valore dei beni significativi. Sul valore residuo del bene si applica l’aliquota Iva ordinaria.

Il secondo capitolo della Circolare riguarda l’individuazione dei beni significativi. Questi sono:

  • gli ascensori ed i montacarichi;
  • gli infissi interni ed esterni;
  • le caldaie;
  • i videocitofoni;
  • le apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • i sanitari e le rubinetterie da bagno;
  • gli impianti di sicurezza.

Per questi beni si presume che il loro valore assuma una certa rilevanza rispetto al valore delle forniture effettuate nell’ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Si tratta di un elenco tassativo. I termini utilizzati nell’elenco devono comunque essere intesi nel significato generico e non tecnico. Quindi, sono da considerarsi “beni significativi” anche i beni che hanno la stessa funzionalità di quelli espressamente indicati nell’elenco, ma che per specifiche caratteristiche e/o per esigenze commerciali assumono una diversa denominazione. Ad esempio, la stufa a pellet che viene utilizzata per riscaldare l’acqua per alimentare il sistema di riscaldamento e produrre acqua sanitaria deve essere assimilata alla caldaia, mentre la stufa a pellet che viene utilizzata esclusivamente per il riscaldamento dell’ambiente non può essere assimilata ad una caldaia.

Il valore dei beni diversi da quelli significativi confluisce nel valore dell’intera prestazione di servizi soggetto all’aliquota Iva del 10 %.

Una questione che si può porre riguarda le parti staccate dei beni significativi, fornite insieme a quest’ultimi nell’ambito di prestazioni di servizi aventi ad oggetto un intervento di recupero edilizio che rientri nella manutenzione ordinaria o straordinaria. Queste parti staccate assumono una rilevanza autonoma e, quindi, sono soggette allo stesso trattamento fiscale previsto per le prestazioni di servizi? Oppure, in quanto parti dei beni significativi, sono soggette al trattamento fiscale previsto per tali beni ai fini della determinazione dell’aliquota Iva applicabile?

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la norma di interpretazione autentica introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2018 ha stabilito che la verifica riguardo alla rilevanza delle parti staccate rispetto al bene significativo deve essere effettuata in base all’autonomia funzionale delle parti stesse rispetto al bene significativo. Il valore delle parti staccate del bene significativo non è compreso nel valore del bene significativo soltanto se tali parti staccate sono connotate da un’autonomia funzionale rispetto al bene significativo. Se, invece, la parte staccata è priva di una propria autonomia funzionale, deve essere considerata come parte integrante del bene significativo e, pertanto, il suo valore deve confluire nel valore del bene significativo.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che se l’intervento di manutenzione riguarda l’installazione o la sostituzione della sola componente staccata del bene significativo, che era stato già installato in precedenza, non è necessaria, ai fini della determinazione dell’aliquota Iva applicabile, alcuna valutazione riguardo all’autonomia funzionale della componente, in quanto l’intervento non ha ad oggetto il bene significativo nel suo insieme. Il valore della parte staccata, in questo caso, viene automaticamente attratto nel valore complessivo della prestazione di servizi.

Nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate, sono forniti, altresì, alcuni chiarimenti in merito a determinati casi particolari. In particolare, sono presi in considerazione i seguenti beni: le tapparelle, gli scuri e le veneziane; le zanzariere; le inferriate o le grate di sicurezza.

Il terzo capitolo della Circolare riguarda il valore dei beni significativi. Manca una norma specifica in merito. E’ stato già chiarito in passato che il valore dei beni significativi deve essere determinato in base ai principi di carattere generale che disciplinano l’Iva. La norma di interpretazione autentica introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2018 ha precisato che il valore dei beni significativi deve tenere conto solo degli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi (sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione di tali beni) e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto di tali beni.

Se il bene significativo è prodotto dallo stesso prestatore, il valore del bene, ai fini dell’individuazione dell’aliquota Iva applicabile, è costituito dal relativo costo di produzione, comprensivo degli oneri che concorrono alla realizzazione del bene. Ai fini della determinazione del costo di produzione, assumono rilevanza sia i costi direttamente imputabili al bene, sia i costi indiretti sostenuti nel corso della produzione del bene, ad esclusione dei costi generali ed amministrativi e dei costi di distribuzione del prodotto.

Se, invece, il bene significativo è acquistato da terzi, il valore del bene non potrà essere inferiore al suo valore di acquisto.

Il quarto capitolo della Circolare riguarda le modalità di fatturazione. La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo che sono forniti nell’ambito dell’intervento. In particolare, deve essere indicato il corrispettivo complessivo dell’operazione, comprensivo del valore dei beni significativi forniti nell’ambito dell’intervento, ed anche il valore specifico dei beni significativi.

Il quinto capitolo della Circolare, infine, è dedicato alla decorrenza della nuova disciplina. In questo capitolo è evidenziato che la norma di interpretazione autentica recentemente introdotta è una norma interpretativa e, quindi, ha efficacia retroattiva. Quindi, eventuali contestazioni che abbiano ad oggetto un comportamento che poi si sia rivelato corretto in base alla norma interpretativa dovranno essere abbandonate, salvo il limite dei rapporti esauriti.

Inoltre, eventuali comportamenti difformi rispetto alle regole introdotte con la norma di interpretazione autentica che siano stati tenuti dai contribuenti fino alla data del 31 dicembre del 2017 non possono essere contestati o, se contestati, le relative contestazioni dovranno essere abbandonate, salvo ancora una volta il limite dei rapporti esauriti. E’ comunque escluso il rimborso dell’Iva che sia stata applicata in misura maggiore sulle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017.

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