Con la Risoluzione n. 35 del 3 aprile 2014, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da utilizzare per effettuare il versamento, tramite il modello F24 allegato alla comunicazione di cessazione d’ufficio della partita Iva, ed i modelli “F24 Versamenti con elementi identificativi” e “F24 Enti pubblici”, della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività.
Nel caso di versamento della sanzione mediante il modello F24 allegato alla comunicazione di cessazione d’ufficio della partita Iva, il codice tributo da utilizzare è il codice “8120“.
In caso di versamento tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, il codice predetto deve essere inserito in corrispondenza delle somme della colonna degli “importi a debito versati”.
Inoltre, devono essere indicati: nella sezione “contribuente”, i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento; nella sezione “erario ed altro”, il codice atto e l’anno di riferimento, reperibili nella comunicazione di cessazione d’ufficio; nel campo “tipo”, la lettera “R”. Il campo “elementi identificativi” deve rimanere vuoto.
Nel caso di versamento mediante modello “F24 Enti pubblici”, il codice “8120” deve essere inserito in corrispondenza delle somme della colonna degli “importi a debito versati”, con l’indicazione: nel campo “sezione”, del valore F di “Erario”; nei campi “codice atto” e “riferimento B”, del codice atto e dell’anno al quale si riferisce il versamento, reperibili nella comunicazione suddetta. Il campo “riferimento A” deve rimanere vuoto.
Infine, con la medesima Risoluzione sono stati soppressi i codici tributo “8007” e “8110”, essendo venuti meno i presupposti normativi che ne prevedevano l’utilizzo.