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Novità Iva
16 Giugno 2017

Cessazione della partita Iva ed esclusione dal Vies: le regole sui controlli ed i provvedimenti

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 giugno 2017, sono stati definiti i criteri e le modalità di cessazione della partita Iva e di esclusione della partita Iva dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (elenco Vies).

Nel Provvedimento, viene precisato che verranno effettuati dei controlli periodici, formali e sostanziali, sull’esattezza e completezza dei dati forniti dai titolari di partita Iva. Per tali controlli, verranno, in particolare, applicati dei criteri di valutazione del rischio volti ad individuare soggetti privi dei requisiti soggettivi e/o oggettivi Iva o l’eventuale presenza di elementi di frode all’Iva.

I criteri di valutazione del rischio possono riguardare:

  • il titolare della ditta individuale o il rappresentante legale, gli amministratori ed i soci della persona giuridica titolare della partita Iva;
  • la tipologia e le modalità di svolgimento dell’attività operativa, finanziaria, gestionale, ausiliaria da parte del soggetto titolare della partita Iva;
  • la posizione fiscale del soggetto titolare della partita Iva, con riferimento specifico alle omissioni e/o incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento o di dichiarazione;
  • i collegamenti con soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi o fraudolenti.

Questi elementi di rischio sono oggetto di esame sulla base del confronto dei dati e delle informazioni a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e dei dati e delle informazioni acquisiti eventualmente dalle banche dati di altri soggetti pubblici o privati.

L’analisi del rischio è attuata attraverso procedure automatizzate.

I soggetti che presentano situazioni di maggior rischio vengono sottoposti a controlli periodici, anche attraverso accessi direttamente nei luoghi di esercizio dell’attività. I controlli consistono in:

  • controlli formali, effettuati con l’obiettivo di verificare la veridicità dei dati dichiarati dal contribuente al momento della richiesta di attribuzione della partita Iva o della comunicazione dell’opzione per l’inclusione della partita Iva nella banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie. La verifica riguarda l’identità e la reperibilità dell’imprenditore o dell’esercente arte o professione o del rappresentante legale dell’ente ai quali si riferisce la partita Iva; l’esistenza dell’attività dichiarata; l’esistenza della sede di esercizio dell’attività.
  • controlli sostanziali, effettuati con l’obiettivo di verificare la veridicità dei dati dichiarati dal contribuente al momento della richiesta di attribuzione della partita Iva o della comunicazione dell’opzione per l’inclusione della partita Iva nella banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie. La verifica riguarda, in particolare, la corrispondenza dell’imprenditore o dell’esercente arte o professione o del legale rappresentante, dichiarati dal contribuente, con i reali soggetti che utilizzano la partita Iva; la corrispondenza dell’attività dichiarata con l’attività effettivamente svolta e la relativa liceità; la corrispondenza della sede di esercizio dell’attività dichiarata con quella effettiva.

Le verifiche ed i controlli suddetti sono effettuati entro sei mesi dalla data di attribuzione della partita Iva o dalla data di comunicazione dell’opzione per l’inclusione della partita Iva nella banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie.

I controlli, inoltre, possono essere effettuati ogni volta che si verifichino dei cambiamenti significativi degli elementi di rischio considerati o che si manifestino delle incongruenze rilevanti tra i dati fiscali comunicati o dichiarati periodicamente dal titolare della partita Iva ed i dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.

Qualora dai controlli risulti che il contribuente non possieda i requisiti soggettivi e/o oggettivi richiesti dalla normativa in materia, l’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria può notificare un provvedimento di cessazione della partita Iva.

La cessazione della partita Iva comporta automaticamente l’esclusione della partita Iva medesima dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie. La cessazione, inoltre, ha effetto dalla data di registrazione nell’Anagrafe Tributaria della notifica del provvedimento suddetto.

Qualora dai controlli risulti che il contribuente abbia consapevolmente effettuato delle operazioni intracomunitarie in un contesto di frode Iva, l’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria può notificare un provvedimento di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie. L’esclusione dall’elenco Vies ha effetto dalla data di registrazione nell’Anagrafe Tributaria della notifica del provvedimento.

Il contribuente che è stato escluso dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie può presentare all’Ufficio che ha emanato il provvedimento di esclusione un’istanza specifica di inclusione nella banca dati medesima. L’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria sarà tenuto a valutare le motivazioni del contribuente e, una volta verificata la rimozione delle irregolarità che avevano portato all’emissione del provvedimento di esclusione, potrà procedere ad una nuova inclusione nella banca dati.

Inoltre, il contribuente potrà essere incluso nuovamente nella banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie a seguito di un provvedimento dell’autorità giudiziaria o a seguito dell’annullamento in autotutela del provvedimento da parte dello stesso Ufficio che lo ha emanato.

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