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Novità Iva
19 Febbraio 2021

Casa rifugio per donne vittime di violenza: sì all’esenzione Iva a certe condizioni

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante il trattamento Iva da applicare all’attività di sostegno ed assistenza alle donne vittime di violenza che trovano ospitalità in case rifugio.

A presentare l’istanza di interpello è un Comune. L’ente in questione ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate l’esistenza di una Legge Regionale che riconosce ogni forma di violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani fondamentali. Tale Legge Regionale richiamata promuove interventi di sostegno alle donne vittima di violenza in collaborazione con enti pubblici e privati con esperienze e competenze specifiche in azioni finalizzate alla tutela ed al recupero di condizioni di vita normali per le donne vittime di violenza.

In attuazione di tale Legge Regionale, il Comune istante ha istituito una casa rifugio, appunto, per le donne vittime di violenza. Si tratta di una struttura iscritta all’Albo Regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio con sede nel territorio regionale.

Per coprire i costi di gestione di tale struttura, l’istante deve prevedere delle rette di accoglienza a carico degli ospiti della casa rifugio e il dubbio posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda l’applicabilità del regime di esenzione Iva a tali rette.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 112 del 16 febbraio 2021, ha richiamato la disposizione del D.P.R. n. 633 del 1972 che prevede l’esenzione Iva per le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriali, in comunità e strutture simili, in favore di anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di Aids, di handicappati psico-fisici, di minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, che siano rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti con finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale.

Quindi, devono sussistere congiuntamente più condizioni affinché possa trovare applicazione il regime di esenzione Iva: deve trattarsi di prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunità o strutture simili; le prestazioni devono essere effettuate nei confronti di determinati soggetti tassativamente indicati nella norma; le prestazioni devono essere rese da determinati soggetti, come organismi di diritto pubblico, istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, enti con finalità di assistenza sociale o enti del Terzo settore non aventi natura commerciale.

Un’altra disposizione del medesimo D.P.R. del 1972 prevede il regime di esenzione Iva per le prestazioni rese da brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili. In questo caso, si prescinde dal soggetto che effettua la prestazione e dai soggetti beneficiari delle prestazioni, che devono essere comunque soggetti disagiati degni di protezione sociale. Inoltre, si fa riferimento alle case di riposo e simili. Quindi, l’elencazione non è tassativa e possono rientrarvi strutture diverse da quelle espressamente indicate nella norma che presentano le stesse caratteristiche.

A tal proposito, in una Risoluzione del 2005, è stato chiarito che le prestazioni rese da strutture simili sono esenti Iva quando con esse si assicura l’alloggio, e eventualmente altre prestazioni accessorie, a persone bisognose di protezione, assistenza e cura, come le donne vittime di violenza.

Nel caso specifico, la casa rifugio istituita dal Comune istante rappresenta una struttura destinata a fornire una serie di servizi in favore delle donne vittime di violenza, ed eventualmente ai loro figli, in base a quanto disposto dalla Legge Regionale. Presumibilmente, in tale struttura saranno offerti servizi di accoglienza ed assistenza, comprensivi anche di prestazioni di vitto, alloggio ed assistenza medico-sanitaria.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che alle rette richieste agli ospiti di questa struttura, necessarie alla copertura delle spese di gestione della struttura medesima, non possa trovare applicazione il regime di esenzione Iva previsto dalla prima disposizione del D.P.R. n. 633 del 1972 richiamata (articolo 10, comma 1, numero 27-ter), in quanto tale disposizione, come sopra precisato, contiene un’elencazione tassativa dei soggetti beneficiari delle prestazioni tra i quali non sono indicate le donne vittime di violenza.

Allo stesso tempo, però, potrà trovare applicazione il regime di esenzione Iva previsto dalla seconda disposizione del D.P.R. n. 633 del 1972 richiamata (articolo 10, comma 1, numero 21) nella misura in cui il Comune istante effettui nella casa rifugio descritta nell’istanza di interpello, nei confronti delle donne ospitate, una prestazione complessa del servizio di accoglienza, comprensiva dell’alloggio in favore di soggetti bisognosi di protezione sociale e, eventualmente, di altri servizi accessori e di sostegno, come vitto, prestazioni mediche e così via.

Qualora, il Comune istante, invece, non fornisca in questa struttura una prestazione globale di servizi come sopra descritta, le rette saranno assoggettate regolarmente ad Iva in base al regime proprio di ciascuna prestazione resa.

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