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Novità Iva
5 Marzo 2021

Carta regalo come buono corrispettivo multiuso: rileva ai fini Iva solo quando il possessore la utilizza

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito in materia di trattamento Iva da riservare ad una carta regalo.

Il quesito è stato posto da una società controllata da un Gruppo attivo nel settore della produzione e distribuzione di capi di abbigliamento ed accessori.

Ciascuna delle società italiane controllate dal Gruppo è titolare di una propria rete di punti vendita e si occupa della distribuzione in via esclusiva nel mercato italiano dei prodotti dei marchi riconducibili a ciascuna di esse. Le società, inoltre, effettuano vendite a distanza mediante il proprio sito web specifico per ogni marchio da esse commercializzato. Il Gruppo, poi, effettua cessioni di beni sul territorio italiano anche per il tramite del sito web di una propria società controllata identificata direttamente in Italia ai fini Iva.

La questione ha origine dall’intenzione del Gruppo di avviare in Italia un programma di emissione di una carta regalo che consenta ai clienti di acquistare beni dei diversi marchi commercializzati da tutte le società italiane del Gruppo. Tale carta regalo verrà emessa dall’istante dietro pagamento di un corrispettivo e sarà utilizzabile per gli acquisti presso tutti i punti vendita di tutte le società italiane del Gruppo ed in tutti i siti di vendita on-line delle stesse società, a condizione che la consegna dei beni avvenga solo ed esclusivamente nel territorio italiano. Inoltre, la carta regalo emessa dalla società istante è commercializzata in tutti i punti vendita di tutte le società italiane del Gruppo e nei rispettivi siti internet.

La carta regalo incorpora il diritto di essere accettata dalle società del Gruppo come corrispettivo totale o parziale per qualsiasi prodotto con il marchio del Gruppo venduto dalle società stesse. La carta regalo, inoltre, ha una validità di 36 mesi dalla data di acquisto e può essere utilizzata sino ad esaurimento del suo valore. Da quanto detto sopra consegue che l’istante può non coincidere con il soggetto presso il quale avviene l’utilizzo della carta regalo.

I prodotti che possono essere acquistati con la carta regalo sono soggetti ad aliquota Iva ordinaria. Durante la validità della carta regalo, però, è possibile che sia avviata anche la commercializzazione di prodotti con aliquota Iva agevolata, come prodotti di editoria.

Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate dall’istante riguarda la possibilità di considerare la carta regalo in questione, ai fini Iva, come un buono corrispettivo multiuso (ai sensi dell’articolo 6-quater del D.P.R. n. 633 del 1972).

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 147 del 3 marzo 2021, ha richiamato la disposizione del D.P.R. n. 633 del 1972 (articolo 6-bis) secondo la quale per “buono corrispettivo” si debba intendere uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento stesso o nella relativa documentazione, i beni o servizi oggetto della cessione o della prestazione o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, comprese le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.

Il buono corrispettivo si considera “monouso” (articolo 6-ter del D.P.R. n. 633 del 1972) se, al momento della sua emissione, è nota la disciplina applicabile ai fini dell’Iva alla cessione di beni o alla prestazione di servizi a cui il buono corrispettivo dà diritto.

Il buono corrispettivo si considera, invece, “multiuso” (articolo 6-quater del D.P.R. n. 633 del 1972) se, al momento della sua emissione, non è nota la disciplina applicabile ai fini dell’Iva alla cessione di beni o alla prestazione di servizi a cui il buono corrispettivo dà diritto.

Riguardo alle caratteristiche della carta regalo presa in considerazione nell’istanza di interpello, essa può essere utilizzata esclusivamente per l’acquisto di prodotti in vendita presso i locali commerciali ed i siti web delle società del Gruppo che espongono il relativo marchio. Si tratta di una carta utilizzabile in più soluzioni e fino a concorrenza del saldo positivo. Il saldo iniziale della carta è pari al prezzo di acquisto. Inoltre, non vengono applicati dei costi o delle commissioni né all’acquisto della carta regalo, né all’acquisto dei vari prodotti. Il saldo della carta non è generalmente ricaricabile e la carta non è nominativa e, quindi, può essere utilizzata da chiunque la presenti per l’acquisto degli articoli venduti presso i punti vendita o tramite i siti web delle società che vi aderiscono. I beneficiari possono in qualsiasi momento consultare il saldo della carta presso gli esercizi commerciali delle società aderenti e sui siti web delle stesse. La carta non può comunque essere utilizzata per l’acquisto di un prodotto con consegna fuori del territorio italiano.

La conclusione è che da tutte queste condizioni contrattuali che disciplinano l’utilizzo della carta regalo emerge che si tratta di un “buono corrispettivo”.

Quanto alla natura di carta “monouso” o “multiuso”, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che, al momento dell’emissione della carta stessa, non è individuata né la tipologia di bene acquistabile, né la quantità, né l’aliquota Iva che si prevede di applicare.

Quindi, si deve ritenere che la carta rientri nella categoria dei buoni “multiuso”.

Pertanto, trovano applicazione i commi 2 e 3 dell’articolo 6-quater del D.P.R. n. 633 del 1972 secondo i quali ogni trasferimento di un buono corrispettivo multiuso precedente all’accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi a cui il buono corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di tale cessione o prestazione e la cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono corrispettivo dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi previsti dall’articolo 6 dello stesso D.P.R. ed assumendo come pagamento l’accettazione del buono corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo dei beni o servizi.

Quindi, la circostanza che il buono corrispettivo debba essere qualificato come “multiuso” determina che l’operazione diventa rilevante ai fini Iva e la relativa Iva diviene esigibile non quando la carta regalo è emessa, ma quando la stessa è utilizzata dal possessore per l’acquisto dei beni.

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