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Novità Iva
4 Dicembre 2020

Buoni pasto accettati dalle mense aziendali: le regole dell’aliquota Iva da applicare

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata della questione dell’applicazione dell’Iva ai servizi sostitutivi della mensa aziendale resi attraverso i buoni pasto. Lo ha fatto nella Risoluzione n. 75 del 1° dicembre 2020.

L’associazione istante ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate che le proprie consociate vendono dei servizi sostitutivi di mensa aziendale, resi attraverso i buoni pasto, a datori di lavoro e, allo stesso tempo, stipulano delle convenzioni con una serie di soggetti commerciali, come le mense aziendali, autorizzati all’accettazione di tali buoni pasto, che provvedono a somministrare alimenti e bevande ai dipendenti che presentano i buoni pasto.

Una volta accettati i buoni pasto, le mense procedono a richiederne il rimborso alle imprese consociate dell’istante, previa emissione di una fattura. Il chiarimento richiesto dall’associazione istante riguarda proprio la corretta modalità da seguire per la determinazione della base imponibile oggetto di fatturazione da parte delle mense convenzionate nei confronti delle società che emettono i buoni pasto.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, con un Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 giugno 2017, sono stati disciplinati ampiamente i servizi sostitutivi di mensa aziendale.

Poi, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che il servizio sostitutivo di mensa aziendale, attraverso l’erogazione dei buoni mensa, comporta l’instaurazione di due diversi rapporti contrattuali tra i soggetti coinvolti nell’operazione: un primo rapporto tra la società emittente i buoni pasto ed il datore di lavoro ed un secondo rapporto contrattuale tra la società emittente i buoni pasto e la mensa che accetta tali buoni pasto.

Riguardo al primo rapporto tra la società emittente ed il datore di lavoro, alla somministrazione di alimenti e bevande è applicabile l’aliquota Iva ridotta del 4 %. Tale aliquota Iva, prevista per la somministrazione di alimenti e bevande nelle mense, trova applicazione anche se le prestazioni di somministrazione sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, purché siano commissionate da datori di lavoro.

Come chiarito in precedenti documenti di prassi, l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 4 % riguarda tutte le somministrazioni fornite al personale dipendente in locali specifici (le mense aziendali). Per mense aziendali si devono intendere le mense la cui gestione è data in appalto ad un’impresa specializzata o è effettuata direttamente dall’azienda stessa, indipendentemente dal luogo nel quale è situata effettivamente la mensa. In caso di appalto, l’appaltatore deve essere obbligato a fornire le prestazioni di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente ai dipendenti del soggetto appaltante.

La base imponibile da assoggettare all’aliquota Iva del 4 % sarà costituita dal prezzo concordato dalle parti, senza che assuma rilevanza la circostanza che tale prezzo sia pari, inferiore o superiore al valore facciale indicato nel buono pasto.

Per quanto riguarda, invece, il secondo rapporto contrattuale tra la società che emette i buoni pasto e la mensa aziendale che accetta i buoni pasto, troverà applicazione l’aliquota Iva del 10 %.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, generalmente, le società di emissione dei buoni pasto applicano una percentuale di sconto sul valore nominale dei buoni pasto. In questi casi, la base imponibile soggetta all’aliquota Iva del 10 % dovrà essere calcolata applicando la percentuale di sconto concordata al valore facciale del buono pasto e scorporando dall’importo ottenuto l’imposta in esso compresa, mediante le percentuali di scorporo dell’Iva indicate al comma 4 dell’articolo 27 del D.P.R. n. 633 del 1972.

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