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Novità Iva
5 Novembre 2021
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Basi per pinse: sì all’aliquota Iva del 4 %.

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Un nuovo quesito è stato posto all’Agenzia delle Entrate riguardo all’applicabilità dell’Iva agevolata a prodotti alimentari.

La società istante ha ad oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Più in particolare, la società istante si occupa dell’ideazione, progettazione, sviluppo, realizzazione, produzione e commercializzazione della “pinsa”. Si tratta di un prodotto alimentare simile alla pizza per il tipo di utilizzo e consumo, ma con significative differenze tecniche nelle fasi della preparazione.

La “pinsa” prodotta e venduta dalla società istante è una base neutra precotta composta da farine selezionate di alta qualità. L’impasto è realizzato a partire da questo mix di farine al quale vengono aggiunti acqua, lievito, sale fino iodato ed olio extravergine di oliva. L’impasto è poi soggetto a due lievitazioni che avvengono per oltre 24 ore. Viene commercializzata la base precotta, equiparabile alle basi per pizza, che può essere farcita a piacimento del cliente.

Quale aliquota Iva deve essere applicata alla cessione della “pinsa”? L’aliquota Iva del 4 % o quella del 10 %?

L’istante ha sostenuto che debba applicarsi l’aliquota Iva ridotta del 4 % in quanto i prodotti venduti sono riconducibili ai prodotti della panetteria ordinaria, restando irrilevante il procedimento di preparazione.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 752 del 28 ottobre 2021, ha, prima di tutto, richiamato il numero 15 della tabella A, parte seconda, allegata al Decreto Iva. Secondo tale disposizione, l’aliquota Iva del 4 % trova applicazione alle paste alimentari, a crackers e fette biscottate, a pane, biscotti ed altri prodotti della panetteria ordinaria, anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo terzo della Legge n. 580 del 1967, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio.

Altra disposizione richiamata: il numero 68 della tabella A, parte terza, allegata al Decreto Iva. Secondo questa seconda disposizione, si applica l’aliquota Iva del 10 % ai prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione.

L’Agenzia delle Entrate ha poi riportato il secondo comma dell’articolo 75 della Legge n. 413 del 1991 che contiene una norma di interpretazione autentica che permette di chiarire cosa debba intendersi per “prodotti della panetteria ordinaria”. In particolare, ai fini dell’applicazione dell’Iva, tra i prodotti della panetteria ordinaria devono essere compresi, oltre ai crackers ed alle fette biscottate, anche i prodotti contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo terzo della Legge n. 580 del 1967.

La Legge di Bilancio per il 2019 ha, poi, modificato quest’ultima disposizione, precisando che tra gli ingredienti e le sostanze ammessi devono intendersi inclusi soltanto gli zuccheri già previsti dalla Legge n. 580 del 1967, ossia destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella ed i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune.

Quanto al parere dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che rimane competente in merito alla corretta classificazione merceologica di un prodotto, essa ha ritenuto che il prodotto descritto dall’istante sia classificabile nell’ambito del Capitolo 19 della Nomenclatura Combinata tra le preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte ed i prodotti della pasticceria. In particolare, la “pinsa” può essere considerata nell’ambito della sottovoce della Nomenclatura Combinata 1905 9080 destinata ai prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, anche con aggiunta di cacao.

Con riferimento specifico all’aliquota Iva applicabile, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato delle risposte rese recentemente. Secondo una di queste risposte, la sottovoce 1905 9080 riguarda prodotti che rientrerebbero nell’ambito della panetteria fine (numero 68 della tabella A, parte terza, allegata al Decreto Iva) con la conseguente applicazione dell’aliquota Iva del 10 %.

Tuttavia, per effetto della modifica introdotta con la Legge di Bilancio per il 2019, i prodotti che, all’interno di questa categoria, presentano le caratteristiche indicate nella norma di interpretazione autentica, possono essere assoggettati all’aliquota Iva ridotta del 4 %, nonostante la classificazione nell’ambito della sottovoce 1905 9080.

Inoltre, con riferimento alle basi per pizza, in una precedente Risoluzione, è stato espressamente riconosciuto che, pur rientrando tra i prodotti della panetteria fine, sono comunque preparati con gli ingredienti indicati al titolo terzo della Legge n. 580 del 1967.

Pertanto, le cessioni delle basi per pizze, da intendersi compresi nel numero 15 della seconda parte della tabella A allegata al Decreto Iva, devono essere assoggettate all’aliquota Iva del 4 %.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, quindi, che le cessioni di basi per pizze o per “pinse”, senza aggiunta di farcitura e contenenti esclusivamente gli ingredienti ammessi dalla norma di interpretazione autentica suddetta, come nel caso descritto nell’istanza di interpello, sono soggette all’aliquota Iva ridotta del 4 %. Se non sono rispettate queste condizioni, invece, il prodotto sarà da considerarsi come prodotto della panetteria fine e la relativa commercializzazione sarà, quindi, soggetta all’aliquota Iva ridotta del 10 %.

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