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Novità Iva
19 Ottobre 2018

Attività socio-educative in favore di minori disagiati: si applica l’esenzione Iva

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata, nella Risoluzione n. 77 del 16 ottobre 2018, del trattamento fiscale agli effetti dell’Iva da applicare alle attività socio-educative svolte da un’azienda agricola.

In particolare, l’azienda agricola istante conclude con i Comuni delle convenzioni per la realizzazione di interventi e percorsi, finalizzati all’accoglienza, all’integrazione socio-educativa ed all’inserimento lavorativo di minori in situazioni di disagio, a fronte del pagamento di una retta per ogni giorno di effettiva presenza del minore nella comunità. Nella retta sono comprese le spese per vitto, alloggio, igiene, vestiario, lavanderia, trasporto e spese minute sostenute dall’azienda per conto del minore e quant’altro sia previsto dalla specifica convenzione.

Il dubbio posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di beneficiare dell’esenzione Iva, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, per le attività svolte dalla casa accoglienza.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la disposizione richiamata dall’istante prevede l’esenzione Iva per le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi ed ostelli della gioventù, comprese le prestazioni di somministrazione di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie.

Per l’applicazione dell’esenzione è necessario che le prestazioni si presentino oggettivamente come quelle indicate nella norma, senza che sia necessario che siano poste in essere da determinati soggetti.

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che l’azienda istante presenta l’elemento necessario dell’attenzione alla socialità. Le attività svolte sono attività che hanno natura e finalità essenzialmente sociali, assistenziali e di soccorso in favore di giovani e, pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, si tratta di attività che possono essere assimilate a quelle svolte dalle strutture assistenziali tipiche, come gli orfanotrofi e le case di riposo per anziani.

Pertanto, la conclusione alla quale si è giunti è che le operazioni poste in essere dall’istante possono beneficiare dell’esenzione dall’Iva.

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