NULL
Novità Iva
17 Gennaio 2020

Ascensore per disabili: l’aliquota Iva ridotta riguarda le opere con requisiti precisi

Scarica il pdf

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ai quesiti posti alla sua attenzione nel nuovo anno.

Con la Risposta n. 3 del 13 gennaio 2020, si è occupata della questione dell’aliquota Iva da applicare in caso di realizzazione di opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche.

La società istante svolge attività di progettazione, costruzione e montaggio di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici anche finalizzate a consentire il superamento delle barriere architettoniche. In particolare, la società è creditrice del saldo per un contratto di appalto per un intervento di manutenzione straordinaria, con fornitura e montaggio di un impianto di sollevamento per persone in un vano scala condominiale. Il condominio cliente ritiene che debba essere applicata a tale intervento l’aliquota Iva ridotta del 4 %.

L’istante ha evidenziato che l’aliquota Iva del 4 % può essere applicata limitatamente alle ipotesi nelle quali sussista l’effettiva rispondenza degli ascensori e degli altri elementi installati alle caratteristiche tecniche imposte dalla normativa di settore (Decreto Ministeriale n. 236 del 1989).

Si è discusso riguardo alla possibilità di una deroga a tali requisiti ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale in questione. I clienti della società istante hanno sostenuto l’applicazione estensiva dell’aliquota Iva ridotta quando l’ascensore sia suscettibile di superare le barriere architettoniche, pur non rispondendo ai limiti dimensionali indicati nella normativa di settore, a causa delle impossibilità tecniche connesse agli elementi strutturali degli edifici.

Secondo l’impostazione seguita dalla società istante, invece, potrebbe trovare applicazione l’aliquota Iva del 4 % soltanto in presenza dei requisiti minimi prescritti dal Decreto Ministeriale del 1989. Dal momento che, invece, l’appalto per la manutenzione straordinaria è stato realizzato in deroga alle dimensioni minime indicate nel Decreto Ministeriale suddetto, troverebbe applicazione l’aliquota Iva del 10 %.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, secondo la normativa vigente, l’aliquota Iva del 4 % è applicabile alle prestazioni dipendenti da contratti di appalto o aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Si tratta, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, di un’agevolazione oggettiva. Questo vuol dire che si guarda alla natura del prodotto piuttosto che allo stato di invalidità del soggetto acquirente.

La conclusione espressa chiaramente nella Risposta è che la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche può beneficiare dell’aliquota Iva ridotta del 4 % soltanto nella misura in cui le stesse opere rispondono alle caratteristiche tecniche indicate nel Decreto Ministeriale del 1989.

Articoli correlati
22 Marzo 2024
Codici imposta straordinaria profitti extra banche

I profitti extra delle banche saranno soggetti a una tassa straordinaria, la cui...

22 Marzo 2024
Il contributo energia elettrica e l’emergere di entrate aggiuntive

Il computo per determinare la base tassabile, su cui si basa l'obbligatorietà del...

22 Marzo 2024
Rimborsi impropri al Superbonus: nuovi codici per la regolarizzazione

All'interno della risoluzione n. 9/E emessa oggi, 29 gennaio 2024, l'Agenzia delle...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto