La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella Sentenza n. C479/13 del 6 marzo 2015, si è pronunciata riguardo alla questione dell’applicabilità di un’aliquota Iva ridotta alla fornitura di libri digitali o elettronici.
Il procedimento era stato avviato dalla Commissione Europea contro la Repubblica francese e vedeva come Stato interveniente a sostegno delle conclusioni della convenuta, il Regno del Belgio.
La Commissione aveva sostenuto che la circostanza che lo Stato francese prevedesse l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta alle operazioni riguardanti i libri forniti tramite scaricamento fosse contraria alla normativa comunitaria in materia.
La Corte di Giustizia ha affermato che, secondo tale normativa, nella categoria delle prestazioni che possono essere oggetto di aliquote Iva ridotte è compresa la fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico. Quindi, deve concludersi che l’aliquota Iva ridotta sia applicabile all’operazione consistente nel fornire un libro che si trova su un supporto fisico.
Il libro elettronico necessita, ai fini della sua lettura, di un supporto fisico, quale un computer, ma un tale supporto non è incluso nella fornitura dei libri elettronici.
Ancora, la Corte di Giustizia ha ricordato che, in base alla normativa comunitaria, deve essere esclusa ogni possibilità di applicare un’aliquota Iva ridotta ai servizi forniti per via elettronica. E la fornitura di libri elettronici rappresenta un servizio fornito per via elettronica.
Infatti, la fornitura di libri elettronici non può essere considerata come una cessione di beni, non potendosi il libro elettronico qualificare come bene materiale. Quindi, si tratta di una prestazione di servizi.
Inoltre, costituiscono servizi prestati tramite mezzi elettronici, ai sensi della Direttiva Iva, i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo ed impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione. La Corte ha constatato che la fornitura di libri elettronici rientra in tale definizione.
La conclusione espressa dalla Corte è, quindi, che la Repubblica francese, avendo applicato un’aliquota ridotta dell’Iva alla fornitura di libri digitali o elettronici, è venuta meno agli obblighi su essa incombenti in forza della normativa comunitaria.
La pronuncia in questione ha dei riflessi rilevanti per l’Italia, dal momento che anche nel nostro ordinamento fiscale è stata recentemente prevista l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 4 % sulle cessioni di e-book, che così sono state equiparate alle cessioni dei libri in formato cartaceo.