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Novità Iva
3 Giugno 2022
4 Minuti di lettura

Aliquota Iva agevolata per veicoli per disabili: gli obblighi documentali sono semplificati.

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Ancora chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo all’applicabilità dell’aliquota Iva ridotta in caso di acquisto di veicoli destinati a soggetti disabili.

A porre i dubbi è una società concessionaria di veicoli. Le vendite di veicoli riguardano anche soggetti affetti da disabilità che possono beneficiare dell’aliquota Iva ridotta del 4 %. Per applicare tale aliquota ridotta, la società effettua delle verifiche riguardanti la documentazione emessa dalle Commissioni mediche ed attestante l’handicap o l’invalidità e la patente di guida speciale, nei casi in cui sia obbligatoria per accedere alle agevolazioni.

Nel caso specifico, il futuro acquirente dell’autoveicolo ha prodotto documentazione attestante un’invalidità risalente al 2013 ed attestante un handicap risalente al 2011 (quindi, prima dell’entrata in vigore della Legge n. 5 del 2012 che ha in parte modificato la disciplina in materia), oltre che patente di guida speciale con allegata relazione medica ai fini del rilascio della patente. Il futuro acquirente ha chiesto l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 4 %, sostenendo di essere compreso nella categoria dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

Nei verbali rilasciati dalle Commissioni mediche non vi è alcun riferimento a disposizioni normative specifiche. Riguardo alla documentazione prodotta dall’acquirente con riferimento al riconoscimento dell’invalidità ed all’accertamento dell’handicap, risulta che la persona è in grado di deambulare autonomamente e che le sue capacità motorie sono normali, che la sua minorazione fisica è media e non grave e che non vi è minorazione psichica. Risultano, però, delle malformazioni alla mano ed al piede che fanno ipotizzare una limitazione della capacità motoria. La patente di guida è una patente speciale e dalla relativa relazione medica risultano necessari degli adattamenti all’autoveicolo che fanno presumere l’esistenza di ridotte capacità motorie.

In base a tale documentazione, sarà possibile applicare l’aliquota Iva ridotta del 4 % alla cessione dell’autoveicolo al soggetto disabile?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 313 del 30 maggio 2022, ha ricordato la disposizione della Legge n. 97 del 1986 con la quale è stata introdotta l’aliquota Iva ridotta per le cessioni e le importazioni di veicoli in favore di disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, in funzione di tali limitazioni fisiche. Inizialmente, l’agevolazione era prevista esclusivamente per i disabili muniti di patente di guida speciale ed è stata poi estesa ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, anche se non muniti di patente di guida speciale, ed ai familiari di cui risultano essere fiscalmente a carico.

Vi sono stati, poi, degli interventi normativi che hanno ampliato ulteriormente l’ambito di applicazione delle agevolazioni in questione.

Per quanto riguarda specificamente i titolari di patente di guida speciale per ridotte o impedite capacità motorie, il riferimento riguardo alla disciplina della procedura per l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta è costituito dal Decreto del Ministero delle Finanze del 16 maggio 1986.

In particolare, in base a quanto stabilito in tale Decreto Ministeriale, il beneficiario, per ottenere l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta, deve produrre al cedente, al momento della cessione del veicolo, la documentazione attestante il diritto a tale agevolazione, consistente nella fotocopia della patente di guida; nel certificato rilasciato dalla Commissione medica provinciale attestante le ridotte o impedite capacità motorie o anche copia di tale certificato che sia stato rilasciato in occasione del conseguimento o della conferma della validità della patente di guida; in un atto notorio attestante che nel quadriennio antecedente all’acquisto del veicolo non è stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con applicazione dell’aliquota Iva agevolata.

Questa disciplina è stata modificata con un recente Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del gennaio del 2022. In virtù di tale modifica, in sostituzione dei primi due documenti, i potenziali beneficiari dell’aliquota Iva ridotta possono produrre anche copia semplice della patente posseduta, qualora contenga l’indicazione di adattamenti per il veicolo agevolabile da acquistare e guidare, prescritti dalle Commissioni mediche locali.

Quindi, mentre in precedenza le persone disabili con patente di guida speciale dovevano presentare sia la patente di guida con l’indicazione degli adattamenti da apportare al veicolo, sia un verbale attestante l’invalidità o l’handicap nel quale fosse evidenziata la natura motoria della menomazione, ora, per l’accesso all’aliquota Iva ridotta, è sufficiente la presentazione della patente di guida con l’indicazione degli adattamenti necessari per il veicolo.

Pertanto, attualmente, il soggetto disabile che intende usufruire dell’aliquota Iva ridotta deve presentare l’atto notorio (o la dichiarazione di responsabilità) attestante che nel quadriennio antecedente non si è fruito della medesima agevolazione e copia semplice della patente di guida nella quale vi sia indicazione degli adattamenti per il veicolo, prescritti dalle Commissioni mediche locali.

Nel caso specifico descritto nell’istanza di interpello, la persona disabile che intende acquistare il veicolo con l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 4 % dovrà presentare al cedente copia della patente posseduta e l’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non ha fruito della medesima agevolazione.

Ciò a condizione che si tratti di persona titolare di patente di guida speciale di categoria BS dalla quale risulti che sul veicolo devono essere previsti degli adattamenti necessari per la sua disabilità ed a condizione che tali adattamenti siano presenti sul veicolo oggetto della cessione.

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