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Novità Iva
5 Febbraio 2021

Acquisto di auto per disabili e Iva ridotta: la prova può essere fornita anche successivamente

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta in caso di acquisto di un’autovettura per una persona portatrice di handicap.

Il contribuente istante ha rappresentato di aver acquistato un’autovettura senza chiedere l’applicazione delle agevolazioni previste in favore dei portatori di handicap, essendo, al momento dell’acquisto, ancora in attesa della documentazione idonea della competente Commissione medica attestante la situazione di handicap. Una volta ottenuta tale documentazione, l’istante ha provveduto a richiedere al rivenditore l’emissione di una nota di credito per l’Iva e a richiedere il rimborso dell’imposta di trascrizione dei passaggi di proprietà e dell’imposta di bollo. Tali richieste avanzate dal contribuente sono meritevoli di accoglimento?

Nella Risposta n. 69 del 1° febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato l’articolo 1 della Legge n. 97 del 1986 secondo la quale è applicabile l’aliquota Iva ridotta (del 4 %) in caso di cessioni o importazioni di veicoli adattati ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, in funzione di tali limitazioni fisiche. Questa agevolazione era inizialmente prevista soltanto per i disabili muniti di patente speciale ed è stata successivamente estesa ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, anche se non muniti di patente speciale, e ad ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico.

L’ambito di applicazione dell’agevolazione è stato esteso, poi, anche ai soggetti con disabilità psichica di gravità tale da determinare il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento ed agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo. L’aspetto fondamentale al quale fare riferimento è la situazione di handicap grave derivante da una patologia che comporta la limitazione permanente della deambulazione. Questo requisito della gravità della limitazione deve essere certificato con un verbale della commissione per l’accertamento dell’handicap prevista dalla Legge n. 104 del 1992.

Nel caso in cui, invece, i soggetti, pur essendo affetti da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non siano stati dichiarati portatori di una grave limitazione della capacità di deambulazione dalle commissioni mediche competenti, l’adattamento del veicolo alle loro specifiche necessità diviene elemento essenziale ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali.

In una Circolare del 2010, inoltre, è stato chiarito che lo stato di handicap grave comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione può essere documentato da una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, nella quale sia attestata specificamente l’impossibilità del soggetto a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore e nella quale sia fatto esplicito riferimento alla gravità della patologia. In questo caso, pertanto, possono essere riconosciuti i benefici fiscali a prescindere da un accertamento formale della gravità dell’handicap da parte della commissione medica prevista dalla Legge n. 104 del 1992.

Inoltre, in una Circolare del 1998, è stato precisato che, per l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta, le necessarie certificazioni devono essere esibite al venditore al momento dell’acquisto del veicolo.

L’Agenzia delle Entrate ha, però, anche riconosciuto che il contribuente può procedere a fornire la prova delle condizioni richieste anche in un momento successivo all’acquisto del veicolo, esibendo la documentazione dalla quale risulta il possesso di tali condizioni fin dal momento dell’acquisto. Il venditore potrà, quindi, emettere una nota di variazione in diminuzione entro un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che non è consentita alla società venditrice l’emissione della nota di credito, in quanto è trascorso oltre un anno dal momento dell’effettuazione dell’operazione di vendita dell’autoveicolo. La società venditrice potrà comunque richiedere il rimborso dell’Iva entro due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto della restituzione.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non può pronunciarsi riguardo alle richieste avanzate dall’istante rispetto all’imposta di trascrizione ed all’imposta di bollo auto trattandosi di imposte che non rientrano nella propria competenza.

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