Con Risoluzione 6 marzo 2009, n. 56, l’Agenzia delle Entrate, in disaccordo con la giurisprudenza italiana, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’ipotesi di accertamento di avvenuta violazione del regime dell’inversione contabile.
L’Amministrazione finanziaria, adeguandosi alle previsioni della Corte di Giustizia UE, ha infatti precisato che nel caso di accertata violazione del regime dell’inversione contabile, l’Agenzia delle Entrate potrà sanzionare il soggetto passivo che non abbia assolto l’imposta con il regime del Reverse charge (dal 100% al 200% dell’imposta, con un minimo di 258,00 euro), ma non potrà recuperare il tributo se il contribuente ha diritto alla detrazione.
Fonte: www.seac.it
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