Con Ordinanza 6 luglio 2006, avente ad oggetto le cause C-18/05 e C-155/05, la Corte di Giustizia UE ha fornito un’interpretazione restrittiva dell’articolo 13, parte B, lett. c) Sesta Direttiva comunitaria.
Secondo la citata interpretazione, i contribuenti svolgenti attività esente da IVA possono applicare tale esenzione solo in sede di rivendita dei beni e dei servizi; alcuna esenzione d’imposta può essere invece applicata, sotto forma di detrazione, nei casi di acquisto dei beni e dei servizi che sono necessari all’esercizio dell’attività.
Fonte: www.seac.it
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