Con Sentenza 15 settembre 2005, causa C-58/04, la Corte di Giustizia UE chiarisce che i beni venduti a bordo di una nave da crociera durante la sosta in un porto extracomunitario non sono assoggettati ad IVA.
Nel caso in cui durante la sosta della nave in un porto extracomunitario sia consentito ai passeggeri di sbarcare, tale sosta costituisce scalo fuori della Comunità. Ne consegue che la regola che disciplina le cessioni intracomunitarie di beni, in base alla quale esse sono assoggettate ad imposta nel Paese in cui ha inizio il trasporto, non possono, pertanto, trovare applicazione.
Fonte: www.seac.it