Con Risoluzione 21 aprile 2009, n. 105, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che la vendita forzata di un immobile appartenente ad una società di persone, cancellata dal registro delle imprese, deve essere assoggettata ad IVA.
La società medesima, infatti, è da ritenersi esistente, in quanto l’atto di cancellazione formale dal registro suddetto non ne comporta l’estinzione, avendo natura meramente dichiarativa.
Il professionista delegato alla procedura esecutiva dovrà provvedere ad emettere fatturazione e a corrispondere quanto dovuto ai fini IVA.
L’operazione sopra richiamata sarà inoltre soggetta all’imposta di registro fissa, all’imposta ipotecaria del 3%, nonché a quella catastale pari all’1%.
Fonte: www.seac.it
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