Con la Risoluzione n. 65 del 14 giugno 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo alle modalità di comunicazione delle variazioni dei dati relativi al luogo della tenuta e conservazione delle scritture contabili.
L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, ricordato che, alla luce di quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, è il contribuente ad essere tenuto a dichiarare all’Agenzia, entro trenta giorni, la variazione degli elementi risultanti dalla dichiarazione di inizio attività, compresa la variazione del luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili.
Nelle disposizioni in materia non viene detto nulla riguardo ad un eventuale obbligo di comunicazione a carico del terzo depositario nel caso nel quale, dopo che sia cessato il rapporto di deposito, abbia riconsegnato le scritture contabili al contribuente.
E’ stato, altresì, precisato che per trasmettere la comunicazione in questione deve essere utilizzato il modello AA7/10, dai soggetti diversi dalle persone fisiche, e il modello AA9/10, dalle imprese individuali e dai lavoratori autonomi.
I soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese o alla denuncia al REA trasmettono i suddetti modelli attraverso la Comunicazione Unica. Gli altri soggetti devono presentare i suddetti modelli presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia, direttamente o a mezzo di persona delegata, oppure a mezzo servizio postale mediante una raccomandata, oppure ancora per via telematica.
Il depositario, che, come detto, non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione qualora cessi il rapporto di deposito, può ugualmente provvedere alla presentazione del modello AA7 o AA9, nella qualità di persona delegata dal contribuente o nella qualità di incaricato alla trasmissione telematica.
Se non si verificano tali condizioni, il depositario può richiedere che il contribuente fornisca la prova dell’avvenuta presentazione dei modelli per la dichiarazione della variazione. Ciò in virtù del suo interesse effettivo ad una corretta comunicazione dei dati in questione.
Se il depositario non riesce ad avere conferma dell’avvenuta comunicazione della variazione, può egli stesso comunicare all’Agenzia delle Entrate (ufficio territorialmente competente in base al domicilio del contribuente) la risoluzione del rapporto di deposito e la riconsegna delle scritture contabili al contribuente, allegando anche una copia del verbale di riconsegna delle scritture medesime.
L’Agenzia ha, altresì, precisato che il depositario può effettuare analoga comunicazione nel caso nel quale non abbia potuto riconsegnare le scritture contabili al contribuente. Dovrà, in tal caso, indicare le motivazioni dell’impossibilità della riconsegna.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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