Con Risoluzione 17 febbraio 2009, n. 42, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini IVA, è possibile variare l’imponibile e l’imposta senza limiti temporali, solo se c’è un’apposita clausola revisionale inserita nel contratto di servizio.
Secondo l’Agenzia, in questo caso, la riduzione del corrispettivo è assimilata alla riduzione del prezzo effettuata in applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente; tale presupposto è sufficiente per procedere alla variazione in diminuzione senza vincoli di tempo.
Nel caso in cui, invece, la riduzione del corrispettivo nasca da un successivo accordo tra le parti o si riscontri un errore nella fatturazione, la variazione è consentita entro il termine massimo di un anno (art. 26, D.P.R. n. 633/1972).
Si ricorda, infine, che, anche se la variazione può essere effettuata senza limiti di tempo, il diritto alla detrazione IVA può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per la variazione stessa.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale