La Cortedi Giustizia dell’Unione Europea, nell’ambito della causa C-392/11, ha emesso, in data 27 settembre 2012, una Sentenza in materia di Iva e di esenzione dall’imposta della locazione di immobili e di servizi collegati.
La controversia posta all’attenzione della Corte Europea vedeva contrapposte come parti uno studio di avvocati, che aveva preso in locazione alcuni uffici a Londra, e l’Amministrazione finanziaria inglese. Il contratto di locazione concluso tra lo studio legale ed il suo locatore prevedeva il pagamento di tre tipi di canoni: il primo, per la locazione dei locali; il secondo, per la quota parte dei costi di assicurazione dell’immobile locato; il terzo, per le prestazioni di servizi fornite obbligatoriamente dal locatore, come la fornitura d’acqua, il riscaldamento, le riparazioni di strutture e di macchinari dell’immobile, la pulizia delle parti comuni, il servizio di portierato.
Il contratto di locazione prevedeva che, nel caso in cui il locatario non avesse pagato questi tre tipi di canoni, il locatore avrebbe potuto risolvere il contratto.
Il locatore non aveva esercitato il diritto di optare per l’imposizione della locazione dello stabile ai fini Iva. Di conseguenza, la locazione dell’immobile era esente dall’Iva.
Il locatore non aveva neanche fatturato l’Iva sulle diverse prestazioni di servizi fornite allo studio legale, considerandole anch’esse esenti dall’imposta.
Lo studio legale aveva, invece, ritenuto che queste prestazioni di servizi, fornite dal locatore, costituissero operazioni soggette ad Iva. Aveva così presentato all’Amministrazione finanziaria inglese una domanda diretta al rimborso dell’Iva che avrebbe pagato sulle prestazioni.
Secondo quanto precisato dalla Corte Europea, la questione che occorre esaminare è se l’insieme delle prestazioni che il locatore fornisce al locatario costituisce, dal punto di vista dell’Iva, una prestazione unica. Occorre, cioè, verificare se le prestazioni fornite costituiscono un’unica prestazione economica indissociabile, la cui divisione in più parti ha carattere artificiale, oppure se tali prestazioni sono costituite da una prestazione principale rispetto alla quale le altre prestazioni hanno carattere accessorio.
Nel caso di specie, la ragione economica della conclusione del contratto di locazione risiede non soltanto nell’ottenimento del diritto di occupare i locali, ma anche nell’ottenimento, da parte del locatario, di un insieme di prestazioni di servizi. Quindi, tale contratto di locazione designa una prestazione unica, convenuta tra il locatore ed il locatario.
La conclusione alla quale è giunta la Corte Europeaè quella di rimettere al giudice del rinvio la decisione di stabilire, se con riguardo agli elementi interpretativi forniti dalla Corte medesima nella Sentenza e con riguardo alle circostanze particolari della controversia, le operazioni suddette siano a tal punto collegate tra loro che si debba ritenere che costituiscano una prestazione unica di locazione di beni immobili.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.