Con Comunicato stampa 24 febbraio 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni in merito al rilascio del visto di conformità, da parte dei professionisti ed intermediari abilitati, sulle dichiarazioni dei contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori ai 15.000 euro annui.
In particolare, l’Agenzia precisa che l’inserimento nell’elenco centralizzato dei soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità decorre dalla data della comunicazione inviata alla direzione regionale; tale regola trova applicazione anche se la documentazione, incompleta, viene perfezionata in un secondo momento.
Inoltre, le polizze assicurative non devono limitare la copertura a un solo modello di dichiarazione.
Fonte: www.seac.it
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