Con Risoluzione 10 aprile 2008, n. 142, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento fiscale ai fini IVA e delle imposte sui redditi applicabile all’indennità di recesso corrisposta al socio receduto da un’associazione professionale.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, le associazioni professionali sono assimilate alla società semplici ai fini fiscali. Pertanto, si ritiene che l’indennità di recesso in capo all’associato uscente (recedente), vada assoggettata a tassazione separata, in applicazione della disposizione contenuta nell’art. 17, comma 1, lettera l), TUIR, secondo la quale l’imposta si applica separatamente sui “redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell’articolo 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale… se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso… è superiore a cinque anni“.
In merito al trattamento fiscale da riservare all’operazione ai fini IVA, poiché è l’associazione che risulta l’effettiva esercente dell’attività professionale (è irrilevante ai fini del tributo l’attività svolta dai singoli professionisti associati), si ritiene che resti esclusa dal campo di applicazione IVA, anche la corresponsione dell’indennità di recesso.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale