Con la Risoluzione n. 32 dell’11 marzo 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle operazioni di factoring e di recupero crediti.
L’Agenzia ha, in primo luogo, richiamato la giurisprudenza comunitaria in materia (in particolare, la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 26 giugno 2003) ed un’altra propria Risoluzione del 2004 nella quale era stato precisato che le conclusioni raggiunte dalla Corte Europea riguardo all’assimilazione delle operazioni di factoring all’attività di recupero crediti non potevano essere automaticamente estese all’ordinamento nazionale.
L’attività di factoring ha natura prevalentemente finanziaria, sia con riferimento ai soggetti che possono esercitarla, sia in quanto la causa del negozio è il finanziamento. Quindi tale attività rientra tra le operazioni esenti (articolo 10, comma 1, n. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
L’Agenzia ha, altresì, richiamato la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 28 ottobre 2010 (newsletter Misterfisco dell’8 novembre 2010) nella quale è stato riconosciuto che una prestazione di servizi, con la finalità di far conseguire ai clienti (dentisti) i pagamenti delle somme di denaro ad essi dovuti dai loro pazienti, rientra nella nozione di recupero crediti ed in quanto tale non rientra nel regime di esenzione dall’Iva.
La conclusione alla quale è giunta l’Agenzia delle Entrate è che se la causa del contratto consiste nell’ottenere da parte del prestatore una gestione dei crediti rivolta essenzialmente al recupero degli stessi, l’operazione rientra nella categoria del recupero crediti e, quindi, è imponibile ai fini Iva.
Se, invece, il creditore stipula un contratto di factoring al fine di ottenere un finanziamento (monetizzazione anticipata dei propri crediti), per il quale paga una commissione, in forma analoga al pagamento di interessi, si tratta di una vera e propria operazione finanziaria esente da Iva.
L’attività di factoring, quindi, è legata ad esigenze di finanziamento delle imprese, mentre il recupero crediti è finalizzato a soddisfare le ragioni creditorie del creditore.
L’Agenzia ha rilevato, altresì, come anche i soggetti che possono svolgere i due tipi di attività sono diversi e sono assoggettati a discipline differenti.
Infine, nella Risoluzione dell’Agenzia vengono individuati alcuni criteri che possono essere osservati per accertare se una prestazione consiste in un’operazione di factoring oppure di recupero crediti. Ad esempio, nelle operazioni di factoring si verifica sempre la cessione della titolarità del credito, mentre nelle operazioni di recupero crediti non si ha la cessione della titolarità del credito.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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