Con Risoluzione 3 giugno 2008, n. 222, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello in merito all’interpretazione della Risoluzione 29 aprile 2008, n. 178, ha fornito importanti chiarimenti a proposito del trattamento fiscale ai fini Iva riservato alle prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale rese da un operatore non residente in Italia tramite un contratto globale complesso.
Ai fini della territorialità dell’imposta, i servizi di consulenza, previsti dall’articolo 7, comma 4, DPR n. 633/1972, assumono rilevanza per le finalità perseguite e per il contenuto sostanziale indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che le rende, professionista o imprenditore.
Le prestazioni eterogenee indicate nel contratto complesso, inoltre, non devono essere considerate nell’insieme bensì singolarmente: va infatti verificato in ogni singolo caso se trattasi di consulenza legale, amministrativa e commerciale, imponibile in Italia, ovvero di prestazioni generiche che necessitano di un esame più approfondito ai fini dell’individuazione della territorialità.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale