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Novità Iva
15 Ottobre 2010

Trattamento fiscale ai fini IVA delle somme percepite dai Comuni a titolo di rimborso delle passività pregresse per investimenti nel settore idrico

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 104 del 11 ottobre 2010, si è occupata del trattamento ai fini IVA delle somme versate dai gestori del servizio idrico ai Comuni a titolo di rimborso delle passività pregresse per l’ammortamento dei mutui accesi dagli enti locali medesimi per investimenti nel settore idrico.

L’Agenzia ha verificato la sussistenza o meno dei presupposti richiesti dalla legge per l’inserimento della fattispecie in questione nel campo di applicazione dell’IVA.

In primo luogo, riguardo al requisito oggettivo, ha riconosciuto che la concessione in uso al gestore, da parte del Comune, dei beni, delle opere e degli impianti necessari all’erogazione del servizio idrico si configura ai fini fiscali quale “prestazione di servizi”, così come prevista dall’art. 3 del DPR n. 633 del 1972, e, quindi, rientra nell’ambito di applicazione della normativa IVA.  

Quanto al profilo soggettivo, l’attività posta in essere dal Comune si configura, inoltre, quale esercizio di un’attività economicamente rilevante ai fini IVA, ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 633 del 1972, in quanto si ricollega direttamente alla pregressa gestione del servizio idrico realizzata dal Comune in forma commerciale.

Infine, l’assunzione da parte del gestore del servizio idrico degli oneri connessi all’ammortamento delle passività pregresse presenta i caratteri del corrispettivo, quale base imponibile dell’IVA.

L’Agenzia delle Entrate, quindi, concorda con la soluzione prospettata dal Comune che ha presentato l’interpello: le somme incassate a titolo di rimborso delle passività pregresse assumono la natura di corrispettivo ai fini IVA e, come tali, devono essere assoggettate al tributo con applicazione dell’aliquota ordinaria del 20 %.    

 

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