NULL
Novità Iva
15 Ottobre 2010

Trattamento fiscale ai fini IVA delle somme percepite dai Comuni a titolo di rimborso delle passività pregresse per investimenti nel settore idrico

Scarica il pdf

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 104 del 11 ottobre 2010, si è occupata del trattamento ai fini IVA delle somme versate dai gestori del servizio idrico ai Comuni a titolo di rimborso delle passività pregresse per l’ammortamento dei mutui accesi dagli enti locali medesimi per investimenti nel settore idrico.

L’Agenzia ha verificato la sussistenza o meno dei presupposti richiesti dalla legge per l’inserimento della fattispecie in questione nel campo di applicazione dell’IVA.

In primo luogo, riguardo al requisito oggettivo, ha riconosciuto che la concessione in uso al gestore, da parte del Comune, dei beni, delle opere e degli impianti necessari all’erogazione del servizio idrico si configura ai fini fiscali quale “prestazione di servizi”, così come prevista dall’art. 3 del DPR n. 633 del 1972, e, quindi, rientra nell’ambito di applicazione della normativa IVA.  

Quanto al profilo soggettivo, l’attività posta in essere dal Comune si configura, inoltre, quale esercizio di un’attività economicamente rilevante ai fini IVA, ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 633 del 1972, in quanto si ricollega direttamente alla pregressa gestione del servizio idrico realizzata dal Comune in forma commerciale.

Infine, l’assunzione da parte del gestore del servizio idrico degli oneri connessi all’ammortamento delle passività pregresse presenta i caratteri del corrispettivo, quale base imponibile dell’IVA.

L’Agenzia delle Entrate, quindi, concorda con la soluzione prospettata dal Comune che ha presentato l’interpello: le somme incassate a titolo di rimborso delle passività pregresse assumono la natura di corrispettivo ai fini IVA e, come tali, devono essere assoggettate al tributo con applicazione dell’aliquota ordinaria del 20 %.    

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
19 Giugno 2026
Case occupate e canoni di locazione non percepiti: come indicare il credito d’imposta

Inquilino moroso, occupazione abusiva e recupero delle imposte versate sui canoni non...

19 Giugno 2026
Bonus carburante pesca 2026: definite le regole per accedere al credito d’imposta

È ufficialmente operativo il bonus carburante destinato alle imprese del settore della...

19 Giugno 2026
Da studio associato a STP: il costo fiscale delle partecipazioni non cambia

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 123 del 15 giugno 2026, ha chiarito un...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto