Con Risoluzione 5 giugno 2008, n. 226, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la realizzazione in porti già esistenti di opere previste dal piano regolatore portuale e nelle relative varianti, qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali, sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi, ai sensi della norma interpretativa art. 1, comma 992, Legge finanziaria 2007.
L’Amministrazione finanziaria, nel richiamare quanto previsto dalla Finanziaria 2007 in merito al riconoscimento a tali interventi del trattamento di non imponibilità IVA ai sensi dell’articolo 9, n. 6. DPR n. 633/1972, ha riconosciuto l’applicabilità di tale norma nei soli casi in cui le prestazioni sono realizzate da soggetti quali:
- appaltatore principale a favore del committente di tali opere;
- subappaltatore all’appaltante dei lavori di manutenzione portuale;
- coloro che effettuano una prestazione di manutenzione portuale ad un committente sulla base di un contratto di risultato.
Fonte: www.seac.it
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