NULL
Novità Iva
21 Giugno 2008

Trattamento di non imponibilità dei lavori portuali: Risoluzione

Scarica il pdf

Con Risoluzione 5 giugno 2008, n. 226, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la realizzazione in porti già esistenti di opere previste dal piano regolatore portuale e nelle relative varianti, qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali, sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi, ai sensi della norma interpretativa art. 1, comma 992, Legge finanziaria 2007.

L’Amministrazione finanziaria, nel richiamare quanto previsto dalla Finanziaria 2007 in merito al riconoscimento a tali interventi del trattamento di non imponibilità IVA ai sensi dell’articolo 9, n. 6. DPR n. 633/1972, ha riconosciuto l’applicabilità di tale norma nei soli casi in cui le prestazioni sono realizzate da soggetti quali:

  • appaltatore principale a favore del committente di tali opere;
  • subappaltatore all’appaltante dei lavori di manutenzione portuale;
  • coloro che effettuano una prestazione di manutenzione portuale ad un committente sulla base di un contratto di risultato.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
11 Settembre 2026
Crisi d’impresa, cessione e debiti fiscali: esonero confermato

Nella crisi d'impresa la cessione di un’azienda nell’ambito di un accordo di...

11 Settembre 2026
Zes Unica e investimenti: il leasing prima della comunicazione

Il credito d’imposta Zes Unica può essere riconosciuto anche per un investimento...

11 Settembre 2026
Pensione tedesca esente: niente Irpef in Germania e neppure in Italia

La parte di pensione di sicurezza sociale tedesca che risulta esente in Germania sulla...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto