Con Sentenza 16 aprile 2007, n. 8968, la Corte di Cassazione si è espressa in ordine al trattamento IVA da applicare ai servizi postali forniti dalle agenzie private di recapito.
Nello specifico, i Giudici hanno disposto che tali agenzie non beneficiano dell’esenzione IVA relativamente alla posta non epistolare. In ottemperanza alla normativa nazionale, infatti, godono dell’esenzione da imposta le sole prestazioni di servizio postale universale, ossia di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare, rese anche da imprese concessionarie del servizio, a tariffe uniformi su tutto il territorio.
Fonte: www.seac.it
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