Con Risoluzione 21 agosto 2007, n. 229, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale delle opere di urbanizzazione connesse alla costruzione di edifici a destinazione abitativa.
In particolare, l’Agenzia ha affermato che le opere di urbanizzazione, non potendo essere considerate accessorie alla costruzione di fabbricati residenziali (fattispecie cui può rendersi applicabile l’IVA agevolata al 4%) devono essere assoggettate ad IVA al 10%.
Fonte: www.seac.it
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