Con Risoluzione 4 ottobre 2007, n. 280, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento IVA da applicare alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate da un organismo della Nato a favore dell’esercito italiano.
In particolare, l’Amministrazione ha disposto che la non imponibilità IVA, di cui all’articolo 72, D.P.R. n. 633/1972, trova applicazione solamente nell’ipotesi in cui i beni ed i servizi acquisiti dall’esercito italiano risultino necessari all’esercizio dell’attività della Nato; in altre parole, il beneficio fiscale si ha solo quando l’esercito agisce direttamente per conto della Nato.
Fonte: www.seac.it
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