Con Decreto Ministeriale 3 marzo 2008, il Vice Ministro dell’economia e delle finanze, accogliendo le disposizioni introdotte dalla Legge finanziaria 2008 in materia di rimborsi e compensazioni dell’eccedenza dell’IVA rimborsabile o compensabile trimestralmente ha stabilito che:
- le istanze di rimborso o compensazione dell’eccedenza IVA relative ai primi tre trimestri dell’anno devono essere trasmesse via telematica all’Agenzia delle Entrate;
- la trasmissione di cui al punto precedente si applica a partire dal trimestre successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto in esame.
Per il primo trimestre 2008, quindi, la trasmissione telematica rimane facoltativa.
Fonte: www.seac.it
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