Con Circolare 10 aprile 2009, n. 14, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alle modalità di applicazione della transazione fiscale (art. 32, comma 5, D. L. n. 185/2008) dell’Iva.
L’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che è possibile applicare l’istituto in esame ai soli fini di ottenere il pagamento dilazionato dell’Iva nei seguenti casi:
- imprese soggette a procedura concorsuale di concordato preventivo;
- trattative che precedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione del debito.
Fonte: www.seac.it
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