Con Risoluzione 3 ottobre 2008, n. 367, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 7, comma 4, lettera b), D.P.R. n. 633/1972, in base al quale le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili si considerano effettuate nel territorio dello Stato se eseguite nel territorio medesimo.
Secondo l’Agenzia, i “pacchetti” di servizi offerti da un soggetto italiano in occasione di convegni organizzati in un paese UE, se strettamente connessi alla manifestazione sono soggetti a IVA nel paese in cui la manifestazione stessa viene realizzata (distribuzione di materiale didattico, erogazione della cena sociale, coffee break, etc.).
Diversamente, le prestazioni (direttamente o indirettamente collegabili alla manifestazione) rese in occasione di manifestazioni organizzate in paesi UE da soggetti terzi, dovranno essere esaminate singolarmente al fine di individuarne la territorialità.
Fonte: www.seac.it
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