Con la Causa C-84/09, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che, ai fini della realizzazione di un acquisto intracomunitario, il presupposto del trasferimento del bene nel paese di destinazione deve essere verificato non soltanto in base al rispetto di un termine rigido, ma secondo una valutazione complessiva di tutte le circostanze.
Di conseguenza, se l’acquirente utilizza per un certo periodo il bene nel paese di acquisto (o in un altro paese) prima di introdurlo definitivamente nel proprio stato membro, non pregiudica la possibilità di qualificare l’operazione come:
- cessione intracomunitaria esente, nel paese di provenienza;
- acquisto intracomunitario imponibile, nel paese di destinazione.
Nel caso in questione i giudici svedesi chiedevano se, ai fini della normativa transitoria sugli scambi intracomunitari, il trasporto fuori dal paese di origine debba avere inizio entro un determinato termine.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale