NULL
Novità Iva
7 Maggio 2010

Tempi di trasferimento per gli acquisti intracomunitari: Corte di Giustizia UE

Scarica il pdf

Con la Causa C-84/09, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che, ai fini della realizzazione di un acquisto intracomunitario, il presupposto del trasferimento del bene nel paese di destinazione deve essere verificato non soltanto in base al rispetto di un termine rigido, ma secondo una valutazione complessiva di tutte le circostanze.

Di conseguenza, se l’acquirente utilizza per un certo periodo il bene nel paese di acquisto (o in un altro paese) prima di introdurlo definitivamente nel proprio stato membro, non pregiudica la possibilità di qualificare l’operazione come:

  • cessione intracomunitaria esente, nel paese di provenienza;
  • acquisto intracomunitario imponibile, nel paese di destinazione.

Nel caso in questione i giudici svedesi chiedevano se, ai fini della normativa transitoria sugli scambi intracomunitari, il trasporto fuori dal paese di origine debba avere inizio entro un determinato termine.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
2 Ottobre 2026
Decreto carburanti di luglio 2026: la legge di conversione amplia le misure fiscali

La legge n. 166 del 25 settembre 2026, di conversione del Dl n. 133 del 27 luglio 2026,...

2 Ottobre 2026
Partite IVA e concordato preventivo 2026/2027: in arrivo la pagella a colori!

Concordato preventivo 2026/2027 per le Partite IVA: scopri come funziona la pagella a...

2 Ottobre 2026
Pensione INPS a residente in Cina: tassazione esclusiva in Italia

La pensione erogata dall’INPS a un contribuente fiscalmente residente in Cina può...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto