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Novità Iva
10 Marzo 2012

Stoccaggio del gas naturale: l’Agenzia delle Entrate ne precisa il trattamento ai fini Iva.

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Nella Risoluzione n. 22 del 5 marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito che le era stato posto da un Gestore di Servizi Energetici riguardo al corretto trattamento ai fini Iva dell’operazione di stoccaggio virtuale del gas naturale.

L’istante erogava il servizio di stoccaggio secondo le modalità delineate nel Decreto Legislativo n. 130 del 13 agosto 2010 che, come ha ricordato la stessa Agenzia delle Entrate, mira ad incrementare la concorrenzialità del mercato del gas naturale, ottimizzando l’approvvigionamento e l’utilizzo delle risorse energetiche.

Il Decreto Legislativo in questione prevede l’attribuzione al Gestore dei Servizi Energetici del compito di fornire a soggetti investitori, in via transitoria, dei servizi di utilizzo delle infrastrutture di stoccaggio virtuale di gas naturale. In particolare, ciò si verifica nella fattispecie “consegna e rilascio”, nella quale i soggetti investitori consegnano fisicamente, nel periodo estivo, il gas naturale agli stoccatori virtuali per averlo, poi, riconsegnato nel successivo periodo invernale.

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, il servizio di stoccaggio svolto secondo queste modalità è riconducibile allo schema del contratto di deposito irregolare di cui all’articolo 1782 del Codice Civile, caratterizzato dalla fungibilità dei beni depositati e dalla facoltà d’uso dei beni da parte del depositario.

In questo tipo di rapporto, la consegna del bene non è manifestazione della volontà di effettuare una cessione e la successiva riconsegna del bene al soggetto depositante da parte del depositario costituisce esclusivamente adempimento dell’obbligo di restituzione che trova origine nella causa del contratto di deposito.

Allo stesso modo, nel servizio di stoccaggio in questione, la consegna del gas da parte dei soggetti investitori non è manifestazione della volontà di effettuare una cessione del bene e la successiva riconsegna da parte dello stoccatore virtuale costituisce esclusivamente adempimento dell’obbligo di restituzione che trova la sua origine nel contratto di deposito. Il corrispettivo pattuito rappresenta la remunerazione del servizio di stoccaggio e non il prezzo del gas consegnato. Quindi, i vari trasferimenti del gas non realizzano una cessione rilevante ai fini dell’Iva.

Sono, però, da considerarsi prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva le prestazioni di stoccaggio rese dal Gestore e dagli stoccatori virtuali.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, in caso di inadempimento dell’obbligo di riconsegna del gas al soggetto investitore da parte dello stoccatore virtuale, l’importo dovuto da quest’ultimo al gestore costituisce il corrispettivo per l’acquisto della corrispondente quantità di gas. Così si perfeziona tra il gestore e lo stoccatore una cessione di gas naturale vera e propria, da assoggettare ad Iva.

Allo stesso modo, l’importo che il soggetto investitore riceve dal gestore in caso di inadempimento dell’obbligo di riconsegna da parte dello stoccatore virtuale della quantità di gas già consegnata costituisce il corrispettivo di una cessione di gas, rilevante ai fini Iva.

Ancora, in caso di inadempimento da parte del soggetto investitore dell’obbligo di consegna del gas, l’importo dovuto da quest’ultimo costituisce il corrispettivo della corrispondente quantità di gas che il soggetto investitore ritirerà. Così si perfeziona tra il gestore ed il soggetto investitore una cessione di gas naturale da assoggettare ad Iva all’atto del pagamento.

La stessa natura avrà l’importo che lo stoccatore riceverà dal gestore a fronte dell’obbligo di consegnare al soggetto investitore anche la quantità di gas non consegnata da quest’ultimo.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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