Con Risoluzione 30 luglio 2008, n. 330, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini della corretta compilazione del quadro VT della dichiarazione annuale IVA 2008, un soggetto non residente che esercita la propria attività mediante rappresentante fiscale deve indicare il domicilio fiscale di quest’ultimo.
Infatti, per il contribuente che esercita la propria attività mediante rappresentante fiscale, non si evidenzia uno specifico “luogo di esercizio dell’attività”.
Pertanto, ai fini della corretta ripartizione su base regionale delle operazioni imponibili effettuate dalla società nei confronti dei consumatori finali e della relativa imposta, il rappresentante fiscale può assumere come “luogo di esercizio dell’attività” il proprio domicilio fiscale.
Fonte: www.seac.it
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