NULL
Novità Iva
1 Gennaio 1970

Soggette ad IVA le attività commerciali illecite

Scarica il pdf

Con Sentenza 17 novembre 2006, n. 24471, la Corte di Cassazione ha affermato l’applicabilità dell’IVA anche per le attività non autorizzate.

Nel caso di specie, l’attività d’impresa svolta dal contribuente risultava illecita in quanto mancante delle necessarie autorizzazioni. La Corte ha ritenuto applicabile anche all’IVA il disposto dell’art. 14, comma 4, Legge n. 537/1993, in base al quale, ai fini delle imposte sui redditi, concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente anche i ricavi da questo conseguiti attraverso attività illecite.

Riprendendo quanto precedentemente statuito nella Sentenza 28 settembre 2005, n. 19007, se l’attività illecita è svolta in regime d’impresa e consiste nella cessione di beni o servizi, essa deve scontare l’IVA. L’imposta non è dovuta solo se l’analoga attività autorizzata (o comunque lecita) è esonerata dall’applicazione della stessa.

Fonte:  www.seac.it
Articolo pubblicato in data 25.11.2006

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
24 Aprile 2025
Subappalti e interventi multipli: nuove indicazioni sui bonus edilizi

Aggiornamento normativo a cura dell’Agenzia delle Entrate – 16 aprile 2025 Nuovi...

24 Aprile 2025
Interessi passivi su mutui ipotecari: chiarimenti sulla deducibilità per le società immobiliari

La normativa italiana prevede in alcuni casi una deducibilità integrale degli interessi...

24 Aprile 2025
Compensi opere dell’ingegno: no alla tassazione in Italia per i non residenti

In base alla normativa fiscale italiana, chi non è residente in Italia è soggetto a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto